Obbligo di comunicazione patrimoniale anche per il mutuo fondiario destinato a terzi (Cass. pen. Sez. III n. 12110 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, di cui agli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982, la stipulazione di un mutuo fondiario da parte del condannato per reati di criminalità organizzata, quando la provvista sia impiegata per un acquisto di immobili intestati a un terzo. L’operazione incide sulla composizione del patrimonio e ricade nell’obbligo comunicativo anche se soggetta a pubblicità legale, non essendo previsto alcun esonero per gli atti trascritti o registrati. Il bene giuridico protetto è l’ordine pubblico, con funzione di controllo preventivo sui beni del soggetto socialmente pericoloso. L’elemento soggettivo è il dolo generico, consistente nella consapevolezza della condanna per reati di mafia e desumibile da indici sintomatici. L’ignoranza del precetto è scusabile solo se inevitabile, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 marzo 2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Viterbo per il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali. L’imputazione originaria era stata riqualificata nei termini degli artt. 30 e 31 legge n. 646 del 1982.
Il condannato aveva stipulato un mutuo fondiario e aveva messo la provvista a disposizione del figlio per l’acquisto di un immobile intestato a quest’ultimo, con iscrizione di ipoteca su beni già nel patrimonio paterno. La difesa sosteneva che l’operazione non avesse prodotto alcuna variazione qualitativa o quantitativa del patrimonio e che il fatto fosse di particolare tenuità. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta entrambi i motivi. Sul primo, ritiene corretta la riqualificazione operata dai giudici di merito e afferma la riconducibilità dell’operazione al novero di quelle che impongono l’obbligo di comunicazione, comportando una diversa composizione del patrimonio. Il discrimine non è l’incremento, ma l’impiego di fonti patrimoniali o l’assunzione di corrispondenti obblighi da parte del condannato.
Il collegio ricostruisce la ratio della norma richiamando la giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità delle disposizioni in esame e di quella di cui all’art. 80 d.lgs. n. 159/2011. Il bene giuridico protetto è l’ordine pubblico: la comunicazione consente alla polizia tributaria una verifica altrimenti solo eventuale, e la sua omissione non è priva di offensività neppure quando l’atto sia soggetto a pubblicità legale.
Nel solco di tale indirizzo la Corte richiama Sezioni Unite n. 16896 del 31.01.2019 e Sez. III n. 50299 del 27.10.2023, che hanno confermato la rilevanza penale dell’omessa comunicazione anche per gli acquisti soggetti a pubblicità legale. Il limite all’offensività concreta è stato individuato nella derivazione o meno della variazione patrimoniale dall’iniziativa dell’agente. Nel caso in esame il mutuo è stato stipulato dal ricorrente, con assunzione del relativo debito, e la provvista è stata impiegata per l’acquisto intestato al terzo.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che il delitto è integrato dal dolo generico, ossia dalla consapevolezza della condanna per reati di mafia, desumibile da indici sintomatici. Non è necessaria la specifica finalità di occultare le informazioni alla polizia tributaria. I giudici di merito hanno correttamente escluso l’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, poiché l’imputato non ha assolto al dovere di informazione con l’ordinaria diligenza e ha scelto di rimanere assente dal processo.
Nota della Redazione
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