Annullamento con rinvio delimita il giudizio e motivi non devoluti sono inammissibili (Cass. pen. Sez. I n. 12106 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio una sentenza, il giudice del rinvio e la stessa Corte, in una successiva impugnazione, sono vincolati al perimetro del devolutum tracciato dalla sentenza rescindente. I motivi non dedotti nel primo ricorso e non esaminati dalla sentenza di annullamento sono inammissibili, perché estranei all’ambito decisionale devoluto. Il giudice del rinvio, nel rideterminare la pena per i reati satellite, non può applicare aumenti per continuazione superiori a quelli già irrogati dal primo giudice, poiché incorrerebbe in reformatio in peius. Tale illegale eccesso di pena è eliminabile direttamente dalla Corte di cassazione con annullamento senza rinvio, non implicando alcuna valutazione di merito.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda cinque imputati condannati in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari con l’aggravante del reato associativo mafioso di cui all’art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. La Corte d’appello, in sede di rinvio dopo un primo annullamento disposto dalla Sezione Quinta della Corte di cassazione, ha escluso l’aggravante, ha negato le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato le pene.

Avverso la sentenza di rinvio ricorrono tutti gli imputati. Le censure riguardano il diniego delle attenuanti generiche, l’applicazione del trattamento sanzionatorio introdotto dalla legge n. 69 del 2015, la recidiva e, per un solo ricorrente, la parametrazione degli aumenti per continuazione. La questione centrale è stabilire quali censure fossero effettivamente devolute dopo il primo annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del dispositivo della sentenza rescindente, per delimitare le censure concretamente devolute dai ricorrenti. In relazione a un ricorrente, la Corte rileva che il motivo sull’applicabilità ratione temporis della legge n. 69 del 2015 era già stato ritenuto insussistente dalla Sezione Quinta e non poteva essere riproposto attraverso il riferimento al divieto di applicazione di una pena illegale, che consente un rilievo officioso solo quando la sanzione sia di specie diversa da quella di legge o superiore al massimo edittale.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ribadisce che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità. Richiama la giurisprudenza secondo cui il diniego può essere motivato dall’assenza di elementi positivamente valutabili, non essendo più sufficiente il solo stato di incensuratezza dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. La motivazione cumulativa a più coimputati non difetta di genericità ove riferita alla gravità del fatto e alla pericolosità desunta dal contesto.

Sul tema della recidiva, il Collegio osserva che l’applicazione richiede uno specifico onere motivazionale, adempiibile anche implicitamente. La Corte ritiene che il giudice territoriale abbia reso ragione della valutazione di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore attraverso la qualificazione della recidiva come semplice.

Infine, la Corte accoglie il motivo relativo alla reformatio in peius. Il giudice del rinvio, a fronte di aumenti originariamente pari a quattro mesi per ciascun reato satellite, ha applicato aumenti di otto mesi e di sei mesi, superando il tetto già stabilito in primo grado. Ne consegue l’annullamento senza rinvio limitato al trattamento sanzionatorio, con eliminazione diretto della pena illegale per eccesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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