Rimessione querela in Cassazione annulla senza rinvio i reati satellite (Cass. pen. Sez. 2 n. 17955 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimessione della querela intervenuta nelle more del giudizio di legittimità determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati per i quali è intervenuta, con eliminazione della relativa pena posta in continuazione. L’evento processuale non incide sulla condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, in mancanza di diverso accordo tra le parti. Il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato assumendo per la prima volta in detta sede che la data di consumazione è antecedente a quella contestata ha l’onere di riscontrare le sue affermazioni con elementi incontrovertibili, risultanti dal testo della sentenza impugnata o da atti in essa specificamente richiamati. La statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale non è impugnabile con ricorso per cassazione.
Il Fatto
L’imputata, amministratrice di alcuni condomini, era stata condannata in primo grado per molteplici condotte di appropriazione indebita di somme di denaro e documentazione. La Corte di appello, in parziale riforma, aveva dichiarato estinti per prescrizione numerosi reati e rideterminato la pena per quelli residui. Avverso tale sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi, incentrati sulla declaratoria di prescrizione di ulteriori condotte, sui vizi di motivazione in punto di responsabilità e sulle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, nelle more del giudizio, una delle parti civili aveva rimesso la querela. Ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle tre condotte appropriative commesse in danno di tale parte (capo 9, a-b-c), eliminando la relativa pena di due mesi di reclusione ed euro 270,00 di multa, posta in continuazione. Ha precisato che l’evento processuale non incide sulla condanna alle spese processuali, salvo diverso accordo tra le parti.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto la questione inammissibile, poiché la diversa determinazione del tempus commissi delicti non era stata prospettata in appello. Ha richiamato il principio per cui il ricorrente che invochi la prescrizione per la prima volta in cassazione, assumendo una data di consumazione antecedente, ha l’onere di fornire elementi incontrovertibili desumibili dal testo della sentenza impugnata, essendo precluso ogni accertamento di merito.
Con riferimento al secondo e terzo motivo, la Corte ha ribadito che il giudice, aderendo alle conclusioni del perito in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime, essendo sufficiente che dimostri di aver valutato le conclusioni del perito senza ignorare le argomentazioni del consulente. Nel caso di specie, la corte di merito aveva correttamente ricostruito le fasi dell’indagine peritale, evidenziando l’onere dell’imputata di dimostrare la causa giustificativa dei movimenti finanziari oggetto di contestazione.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di disattendere l’istanza di acquisizione di documentazione bancaria, spettando all’imputata giustificare gli ammanchi di cassa non trovanti riscontro nella documentazione condominiale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, non essendo impugnabile la statuizione relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale e meramente delibativa.
La Corte ha infine precisato che i reati oggetto della pronuncia di rigetto non risultano prescritti, in ragione della disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.
Nota della Redazione
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