Obbligo di consuntivo elettorale per le liste che non hanno sostenuto spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 68 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, impone a tutti i partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle elezioni comunali nei comuni con più di 30.000 abitanti il deposito del consuntivo delle spese elettorali, anche quando non siano stati sostenuti costi né percepiti finanziamenti. In tale ipotesi l’obbligo è assolto mediante una dichiarazione negativa. La funzione dell’adempimento è duplice: garantire la trasparenza della competizione elettorale e consentire alle Sezioni regionali della Corte dei conti l’esercizio del controllo di conformità alla legge. Il deposito tardivo o omesso incide sulla regolarità del consuntivo sottoposto a verifica.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sulle spese elettorali sostenute dalle liste che hanno partecipato alle elezioni amministrative 2024 nel Comune di Gubbio, ente umbro con popolazione superiore a 30.000 abitanti e perciò soggetto alla verifica di cui all’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012.
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, insediato presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha avviato l’istruttoria chiedendo al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari: numero degli iscritti nelle liste elettorali, data di convocazione dei comizi, elenco delle formazioni politiche con i delegati di lista, data di insediamento del nuovo Consiglio. Acquisito il riscontro e la documentazione dei delegati, il Collegio ha esaminato il conto consuntivo della lista “Fratelli d’Italia”, trasmesso nel luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 13 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali per le elezioni comunali, parametrati a un euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese delle formazioni politiche è affidato a un apposito organo costituito presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, che opera in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993. Il controllo sulle spese dei singoli candidati resta invece riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il passaggio centrale attiene all’ampiezza dell’obbligo di deposito del consuntivo. Il Collegio afferma che tale obbligo riguarda tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche qualora non abbiano sostenuto spese e non abbiano avuto fonti di finanziamento. In questa evenienza l’obbligo è assolto mediante una dichiarazione negativa. La ratio è individuata nella necessità di assicurare la trasparenza della partecipazione elettorale e il corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi, i quali devono riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.
Il Collegio verifica inoltre il rispetto del termine. Il consuntivo della lista è pervenuto nel luglio 2024, entro il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale.
Nel merito, dalla documentazione trasmessa dai delegati emerge che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa. Il Collegio, pertanto, accerta la regolarità del conto consuntivo nei sensi indicati in parte motiva e dispone la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.
Nota della Redazione
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