Obbligo di deposito del consuntivo elettorale anche per le liste senza spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 56 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del conto consuntivo delle spese elettorali, previsto dall’art. 12 della legge n. 515/1993 e dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, grava su tutti i partiti, movimenti e liste che partecipano alle consultazioni comunali nei Comuni con più di 30.000 abitanti, anche quando non abbiano sostenuto spese né ricevuto finanziamenti. In tale ipotesi l’obbligo è assolto mediante una dichiarazione negativa, funzionale alle esigenze di trasparenza della competizione elettorale e al corretto esercizio del controllo intestato ai Collegi presso le Sezioni regionali della Corte dei conti. Il controllo sulle spese dei singoli candidati resta riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato il conto consuntivo della lista “Stefano Zuccarini Sindaco“, che ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Foligno del 08-09 giugno 2024, con turno di ballottaggio del 23-24 giugno 2024.
L’istruttoria è stata avviata con la deliberazione n. 130/2024/CSE, con cui il Collegio ha richiesto al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari. Il consuntivo della lista è pervenuto il 20 agosto 2024, entro il termine del 26 agosto 2024, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 12 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che l’art. 13 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, pari a 1 euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali nei Comuni con più di 30.000 abitanti, devolvendo il controllo sulle spese delle liste a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali della Corte dei conti.
Il controllo sulle spese dei singoli candidati è invece riservato al Collegio di Garanzia Elettorale, di cui all’art. 13 della legge n. 515/1993. La ripartizione di competenze delimita l’ambito dell’esame del Collegio regionale.
Il Collegio afferma un principio di portata generale: l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutte le liste partecipanti, anche se non hanno sostenuto spese e non hanno avuto fonti di finanziamento. In questo caso l’obbligo si assolve con una dichiarazione negativa. La soluzione risponde a esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale e assicura il corretto e tempestivo svolgimento del controllo, che impone ai Collegi di riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.
Nel caso esaminato, dal consuntivo è emerso che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come attestato dalla documentazione trasmessa dal delegato di lista.
Il Collegio ha pertanto accertato la regolarità del conto consuntivo e ha disposto la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale di Foligno per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.