Controllo spese elettorali comunali: istruttoria sui finanziamenti societari non documentati (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 157 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, nell’ambito della verifica di conformità alla legge dei rendiconti delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, può avviare una fase istruttoria e ordinare l’esibizione di documentazione integrativa. I contributi versati da società a una lista civica sono legittimi solo se deliberati dall’organo sociale competente, regolarmente iscritti in bilancio e non vietati dalla legge, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 195/1974. Il controllo si estende alla regolarità documentale delle singole voci di spesa esposte nel rendiconto. L’inosservanza dell’ordine istruttorio espone alle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 15, commi 15 e 16, della legge n. 515/1993 e dall’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012.
Il Fatto
La vicenda riguarda il rendiconto delle spese elettorali presentato da una lista civica che ha partecipato alle elezioni amministrative 2024 nel Comune di Biella, ente compreso tra quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti assoggettati al controllo della Sezione regionale.
Dall’analisi preliminare del rendiconto — acquisito in data 14.08.2024 e firmato dal presidente del comitato elettorale — il Collegio ha rilevato due profili di criticità. Il primo attiene alle fonti di finanziamento, ove risultano contribuzioni liberali provenienti da due società, rispettivamente di euro 500,00 e di euro 1.000,00. Il secondo riguarda una voce di spesa documentata da fattura di euro 790,00, della quale non è stata trasmessa copia. Da qui la necessità di una fase istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014, ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti e liste di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012.
Richiamati i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie con le delibere n. 24/2013 e n. 12/2014, il Collegio ricorda di essere titolare del potere sanzionatorio per la mancata indicazione delle fonti di finanziamento, per la violazione dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi.
Sul primo profilo, il Collegio applica l’art. 7, comma 2, della legge n. 195/1974, che vieta i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle consentite in favore di partiti o loro articolazioni organizzative, salvo che tali contributi siano stati deliberati dall’organo sociale competente, regolarmente iscritti in bilancio e non siano comunque vietati dalla legge. La presenza nel rendiconto di contribuzioni liberali provenienti da due persone giuridiche impone dunque di verificare il rispetto di queste condizioni.
Sul secondo profilo, il Collegio rileva che tra le spese di cui alla lett. a) dell’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 è esposta una fattura della quale non è stata trasmessa la relativa copia, circostanza che impedisce la verifica della regolarità della voce.
Il Collegio ordina pertanto al presidente del comitato elettorale di fornire, anche mediante documentazione integrativa e nel termine di quindici giorni dalla ricezione, la visura camerale delle due società, la delibera dell’organo sociale competente che ha approvato il finanziamento, la prova dell’iscrizione in bilancio e la copia della fattura di euro 790,00, con trasmissione agli indirizzi di posta certificata della Sezione.
Nota della Redazione
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