Obbligo informativo dell’intermediario e presunzione del nesso causale nel rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 14558 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è vincolato non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, senza poter rimettere in discussione questioni che ne costituiscono il presupposto e che formano oggetto di giudicato implicito interno. Dalla funzione sistematica dell’obbligo informativo gravante sull’intermediario scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento e pregiudizio, suscettibile di prova contraria che non può consistere nella generica propensione al rischio dell’investitore. La compensatio lucri cum damno, quale eccezione in senso lato attinente all’esatta entità globale del danno, è rilevabile d’ufficio e impone di detrarre ogni utilità tratta dall’investimento, compreso il valore ottenuto dal concambio dei titoli nella procedura concordataria.
Il Fatto
Alcuni risparmiatori convennero in giudizio la banca intermediaria chiedendo l’accertamento della nullità o inefficacia dei contratti di acquisto di obbligazioni poi oggetto di dissesto dell’emittente, la restituzione delle somme impiegate e il risarcimento dei danni, deducendo la violazione degli obblighi di specifica diligenza informativa ex art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998. Il tribunale accolse le domande, salvo quella risarcitoria; la corte d’appello, in riforma, respinse quasi tutte le pretese, ravvisando l’insussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno.
La Cassazione, con una precedente pronuncia, cassò con rinvio quella decisione, enunciando il principio della presunzione legale del nesso causale e censurando la mancata considerazione della conversione delle obbligazioni in warrant e del relativo ricavato. Nel giudizio di riassunzione la corte fiorentina liquidò per ciascun investitore le somme dovute, detraendo cedole e utilità del concambio. Avverso tale decisione gli investitori proposero ricorso principale e la banca ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso principale è infondato o inammissibile in tutti i motivi. La Corte corregge anzitutto un errore concettuale dei ricorrenti, che qualificano la sentenza di cassazione come “rescissoria” quando essa, essendosi limitata a cassare con rinvio, ha natura meramente rescindente. Il giudizio di rinvio è una progressione della fase rescindente e il suo oggetto è dato dal principio di diritto e dai suoi necessari antecedenti.
Quanto alla portata del vincolo, i ricorrenti sostengono che il riferimento alla “compensazione” del danno con le cedole e il controvalore dei titoli riguardasse solo alcune posizioni. La Corte respinge la tesi: la sentenza di rinvio ha messo in risalto la rilevanza della questione per tutte le posizioni, trattandosi di un problema di valutazione globale del danno. Ne deriva che il criterio della detrazione di ogni vantaggio economico tratto dall’investimento doveva applicarsi a ciascun investitore, nella logica della compensatio lucri cum damno.
Sul piano probatorio, la Corte conferma che l’onere della prova non è stato indebitamente addossato agli investitori. La corte d’appello ha qualificato come fatto notorio, e comunque documentato dalla stessa banca, il valore ottenuto dal concambio nella procedura concordataria; per alcuni risparmiatori ha valorizzato percentuali astratte e riscontri di stampa. Si tratta di valutazione di merito, conseguente alla regola giuridica enunciata e non sindacabile in sede di legittimità.
Le censure relative agli artt. 4, 8 e 10 del d.lgs. n. 5 del 2003 e agli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. postulano una revisione delle premesse logiche del principio di diritto, in contrasto con il vincolo ex art. 384 cod. proc. civ., e sono perciò inammissibili. Quanto all’art. 1227, secondo comma, cod. civ., la Corte ribadisce che l’eccezione attinente all’esatta entità del danno è rilevabile anche d’ufficio. Sulla compensazione delle spese, il sindacato è limitato a verificare che non sia violato il principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa, restando la valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Nota della Redazione
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