Obbligo di provvedere anche in assenza di silenzio-assenso edilizio (TAR Valle d’Aosta n. 53 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di novanta giorni e, decorso inutilmente tale termine, si intende formato il silenzio-assenso solo quando non siano coinvolti interessi pubblici, come la pubblica incolumità, che impongono l’adozione di un provvedimento formale. L’Amministrazione è comunque tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche quando ritenga l’istanza infondata, non potendo il preavviso di rigetto, atto meramente interlocutorio, superare l’inerzia e sostituire la determinazione conclusiva.
Il Fatto
Un privato presentava al Comune di Courmayeur un’istanza per ottenere il permesso di costruire finalizzato al ripristino di un rudere in zona soggetta a rischio frana. L’originario diniego, risalente al 2009, veniva annullato dal Consiglio di Stato nel 2021, con ordine di riesercizio del potere. Dopo un ulteriore rigetto annullato in autotutela, il Comune comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il privato presentava controdeduzioni senza che l’Amministrazione adottasse alcun provvedimento espresso.
Il ricorrente agiva quindi in giudizio per l’accertamento del silenzio-assenso ovvero, in subordine, del silenzio-inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto la domanda principale di accertamento del silenzio-assenso, richiamando l’art. 23 della legge regionale n. 19/2007, che esclude l’operatività del meccanismo per gli atti e i procedimenti in materia di pubblica incolumità. L’opera richiesta, ricadendo in una zona soggetta a rischio frana, imponeva una valutazione di sicurezza che non poteva essere elisa dalla formazione tacita del titolo.
Il Collegio ha invece accolto il motivo subordinato, valorizzando l’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, anche qualora ritengano la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. La giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato, sez. V, n. 4666 del 2023, conferma che l’inerzia non è mai consentita in presenza di un’istanza non pretestuosa.
Il Tribunale ha inoltre escluso che la comunicazione dei motivi ostativi potesse equivalere a un provvedimento implicito di rigetto. Il preavviso di rigetto, essendo atto interlocutorio volto a stimolare il contraddittorio endoprocedimentale, non è idoneo ad assolvere l’obbligo di concludere il procedimento con una determinazione espressa, come chiarito da T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, n. 47 del 2025.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con l’ordine al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato, che tenesse conto dei vincoli conformativi già indicati dal Consiglio di Stato. Le spese di lite sono state compensate in ragione della parziale soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.