Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse per rinuncia all’azione (TAR Valle d’Aosta n. 52 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, integra un’ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35 c.p.a., che impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Sino alla trattenuta della causa in decisione, la parte ricorrente mantiene la piena disponibilità dell’azione e può quindi manifestare la volontà di non proseguire nel giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato, innanzi al TAR Valle d’Aosta, la determina con cui la stazione appaltante aveva revocato l’aggiudicazione di una procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici, nonché gli atti connessi, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari. Nel corso del giudizio, prima dell’udienza di discussione, la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse a una decisione di merito. La stazione appaltante si era costituita in giudizio, mentre le altre parti intimate non si erano costituite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione stessa. Tale dichiarazione, intervenuta prima della discussione nel merito, comporta il venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio.
Sulla base di tale presupposto, il Collegio ritiene che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 35 c.p.a., che disciplina i casi di improcedibilità del ricorso, tra cui il sopravvenuto difetto di interesse. La declaratoria di improcedibilità consegue automaticamente alla manifestazione di volontà della parte ricorrente di non coltivare ulteriormente l’azione.
In considerazione della natura della decisione, che non definisce il giudizio nel merito ma rileva l’estinzione dell’interesse alla prosecuzione, il Tribunale dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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