Aree idonee fotovoltaico, alternatività tra lettera c-ter e c-quater (Cons. Stato n. 6352 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le lettere c-ter) e c-quater) dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 sono tra loro autonome e alternative, e non si pongono in rapporto di concorrenza necessaria. L’incipit “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)” istituisce un rapporto di sussidiarietà: i requisiti della lettera c-quater) si verificano solo ove non trovi applicazione la lettera c-ter). Ne consegue che l’area qualificabile come idonea ai sensi della lettera c-ter) non è soggetta ai più restrittivi controlimiti della lettera c-quater), sicché l’operatività della c-quater) è esclusa quando la fattispecie ricada nella lettera precedente. Tale lettura risponde alla ratio ampliativa della novella e non può essere rovesciata in chiave limitatrice della installabilità degli impianti.

Il Fatto

Una società ha presentato al Comune un’istanza di procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, per realizzare un impianto fotovoltaico a terra su area agricola qualificata idonea perché ricompresa in un perimetro i cui punti distano non più di cinquecento metri da un impianto o stabilimento produttivo, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, del d.lgs. n. 199/2021.

Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ritenendo l’area non idonea per la fascia di rispetto di cinquecento metri da un bene tutelato, secondo la lettera c-quater). La società ha replicato, la conferenza di servizi ha escluso la demanialità delle aree catastalmente classificate come “acque” e il TAR Lombardia ha accolto il ricorso. Il Comune ha proposto appello, cui ha aderito la Provincia, evocando anche il divieto per gli impianti a terra su suolo agricolo introdotto dal c.d. decreto agricoltura.

La Motivazione della Corte

La questione è la relazione tra la lettera c-ter) e la lettera c-quater) dell’art. 20, comma 8. Per l’appellante il rapporto sarebbe di concorrenza necessaria, con restrizione delle aree idonee; per il giudice di primo grado sarebbe di piena alternatività. La Sezione conferma la seconda lettura, già affermata in Cons. Stato n. 383 del 2025.

Sul piano letterale, il comma 8 elenca tipologie di aree idonee attraverso lettere tutte autonome, riferite al medesimo alinea. Se il legislatore avesse voluto sommare requisiti, avrebbe introdotto una previsione autonoma e non una ulteriore lettera dell’elenco. Il dato testuale decisivo è l’incipit della c-quater): “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)”. L’espressione istituisce un criterio di sussidiarietà, per cui la norma si applica solo quando non ricorrano i presupposti delle precedenti.

Ne deriva che gli ambiti idonei ex lettera c-quater) si valutano dopo aver escluso l’applicazione della lettera c-ter); specularmente, le aree idonee ex c-ter) non sono soggette alla verifica dei più restrittivi requisiti della c-quater). La Sezione segnala, per inciso, l’omissione della lettera c-bis.1) nell’elenco, forse dovuta a errore materiale, ma la ritiene estranea alla controversia.

L’esegesi è confermata dalla ratio della novella: il d.lgs. n. 50 del 2022 ha introdotto la lettera c-quater) per estendere le aree legislativeamente idonee, aggiungendo superfici non ancora antropizzate a quelle già caratterizzate da insediamenti produttivi. I lavori preparatori parlano di “ulteriori aree”. Attribuire alla c-quater) funzione limitatrice contrasterebbe con la lettera e con l’intento ampliativo.

È respinto anche l’argomento della Provincia sull’art. 5 del decreto-legge n. 63 del 2024. La norma transitoria di cui all’art. 5, comma 2, impone di concludere le procedure abilitative già avviate alla data di entrata in vigore del decreto secondo la normativa previgente; l’istanza è stata presentata successivamente, ma il richiamo testuale è alla disciplina anteriore. L’appello è quindi infondato e respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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