Insussistenza dell’obbligo di resa del conto del consegnatario di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 222 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile in capo all’agente contabile l’obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non abbia ad oggetto beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. In tale ipotesi il giudizio di conto è improcedibile, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale. La qualificazione formale del prospetto come conto del consegnatario, secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non è sufficiente a fondare l’obbligo di resa, dovendosi verificare in concreto la natura dei beni affidati.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto iscritto a ruolo relativamente all’esercizio finanziario 2020 e avente ad oggetto il rendiconto presentato da un agente contabile quale consegnatario di beni di un ente locale. Il prospetto depositato ricalca il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, ovvero il modello contabile previsto per la gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione sottoposta alla Sezione riguarda quindi la verifica preliminare dell’ammissibilità del giudizio, in relazione alla effettiva configurabilità dell’obbligo di resa del conto in capo all’agente contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario, consistente in un prospetto che riproduce il modello regolamentare. L’inquadramento formale, tuttavia, non è dirimente: occorre accertare se la gestione concretamente oggetto del rendiconto riguardi beni per i quali sussista il relativo obbligo di custodia.

La Corte rileva che la gestione sottoposta a giudizio non concerne beni mobili o materie per le quali l’agente contabile sia titolare del debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in virtù del rinvio operato dall’art. 93 TUEL.

Da tale premessa discende il difetto del presupposto stesso dell’obbligo di resa del conto. La Sezione richiama sul punto la propria costante giurisprudenza contabile, citando le pronunce di questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013, tutte conformi nel ritenere non configurabile, con riguardo ai beni suddetti, alcun obbligo di resa del conto giudiziale.

La conclusione della Procura regionale viene dunque condivisa. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Corte non provvede sulle spese, in ragione del tipo di pronuncia adottata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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