Conto giudiziale rettificato e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 230 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il conto giudiziale depositato dall’agente contabile che sia stato debitamente rettificato in conformità alle indicazioni fornite dal giudice contabile e dal pubblico ministero, con l’adozione del metodo del patrimonio netto per le partecipazioni societarie e consortili, va approvato. Non emergendo ammanchi né profili di responsabilità, ne consegue il discarico dell’agente contabile, restando irrilevante il mero errore materiale che non incida sulla regolarità del conto. In assenza di poste attive o passive da definire, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo alla gestione di azioni per l’anno 2018, reso dall’agente contabile — nella specie sindaco di un Comune — quale titolare di quote di partecipazione in due società e in due consorzi. Il conto era stato iscritto al ruolo d’udienza ex art. 147 c.g.c. a seguito di un precedente giudizio per resa di conto.
La Procura contabile, nel rendere il parere ai sensi dell’art. 146, comma 2, c.g.c., aveva espresso avviso contrario al discarico, rilevando che l’Ente non aveva ricompilato i conti con l’individuazione del valore al patrimonio netto, come richiesto con le ordinanze della Sezione. L’agente contabile eccepiva di aver adeguato il conto e chiedeva l’accertamento della sua regolarità.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica centrale attiene alla verifica di regolarità del conto giudiziale e alla conseguente possibilità di pronunciare il discarico dell’agente contabile. Il Collegio ha esaminato il percorso di rettifica del conto, muovendo dalle contestazioni iniziali formulate dal pubblico ministero e dalla successiva evoluzione dell’istruttoria.
In una prima fase, la Procura aveva contestato l’irregolare redazione del conto per mancata applicazione del metodo del patrimonio netto alle partecipazioni societarie. Nel corso dell’udienza dell’8 maggio 2024, il pubblico ministero aveva chiarito che i conti risultavano rettificati con tale metodo per le società ma non per i due consorzi, contestando sotto questo profilo l’irregolarità dei conti ma non la responsabilità dell’agente. La difesa aveva chiesto un differimento per adeguare il conto anche alle posizioni consortili, rinvio concesso in assenza di opposizione del pubblico ministero.
All’udienza del 16 ottobre 2024, la Procura ha preso atto della ricompilazione dei conti e della corretta applicazione dei principi contabili. Quanto al consorzio, la partecipazione è stata valorizzata al prezzo di acquisto in mancanza dei valori di patrimonio netto, ed è stata esclusa una perdita durevole di valore, essendo la partecipazione al patrimonio netto raddoppiata nel 2018. È stato segnalato solo un errore materiale nel conto del 2016.
Il Collegio ha accertato che il conto giudiziale relativo alla gestione di azioni per l’anno 2018 risulta debitamente rettificato, sottoscritto e trasmesso dall’agente contabile, procedendo quindi all’approvazione con contestuale discarico. L’errore materiale prospettato non inficia la legittimità e regolarità del conto. In assenza di ammanchi e di profili di responsabilità, la Corte non ha provveduto sulle spese.
Nota della Redazione
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