La verifica di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa tra morfologia degli oneri e tecniche di quantificazione (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 63 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica della copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, ai sensi dell’art. 81, terzo comma, Cost., richiede tre distinte fasi di analisi: la morfologia giuridica degli oneri, la loro quantificazione e l’individuazione delle risorse di copertura. Le leggi di spesa devono essere corredate da una relazione tecnico-finanziaria che dimostri l’effettiva disponibilità delle risorse, con l’indicazione dei capitoli di spesa e delle variazioni di bilancio. Le clausole di invarianza finanziaria devono essere supportate da una motivazione analitica e specifica, non essendo sufficiente la mera attestazione di neutralità. La classificazione delle spese deve essere coerente con la natura e la durata dell’intervento, e le modalità di copertura devono rispettare i principi di cui all’art. 17 della legge n. 196/2009. La dilazione di anticipazioni di liquidità a favore di enti partecipati richiede una motivazione adeguata, stringente e analitica.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Liguria ha approvato la Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2025 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 8, del d.l. n. 174/2012. L’attività istruttoria ha riguardato l’esame di n. 18 leggi regionali, di cui 11 onerose e 7 ad invarianza finanziaria, con l’esclusione di 4 leggi non rientranti nel perimetro d’esame, quali le leggi di bilancio, di assestamento e di rendiconto. Nel corso dell’istruttoria, la Sezione ha richiesto alla Regione chiarimenti in merito alle modalità di copertura, alla quantificazione degli oneri e alle clausole di invarianza finanziaria, ottenendo riscontri dalla Regione stessa.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/2013 e la successiva n. 8/2021, che definiscono i tre momenti logici conseguenziali della verifica: morfologia giuridica degli oneri, quantificazione e individuazione delle risorse di copertura. Con riguardo alle modalità di copertura, ha evidenziato i mezzi tipizzati dall’art. 17, comma 1, della legge n. 196/2009, che includono l’utilizzo degli accantonamenti nei fondi speciali, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa e le modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

In relazione alle leggi onerose, la Sezione ha formulato osservazioni specifiche su diverse disposizioni. Riguardo all’art. 3 della l.r. n. 14/2025, concernente la rateizzazione del rimborso dell’anticipazione di liquidità concessa a un’azienda regionale per l’edilizia, ha rilevato che la classificazione delle spese quali “spese correnti” e “spesa annuale” non appare in linea con lo sviluppo dell’intervento in un arco temporale decennale. Inoltre, ha sottolineato che la dilazione senza oneri della restituzione deve essere supportata da adeguata e analitica motivazione, come richiesto dalla disciplina sul soccorso finanziario quale principio generale applicabile a qualunque organismo partecipato.

Con riferimento agli artt. 11 e 12 della medesima legge, riguardanti la nomina dei Commissari per l’edilizia ospedaliera e per la realizzazione di interventi infrastrutturali, la Sezione ha ribadito la natura giuridica di tali figure, che trovano collocazione nell’ambito dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente applicazione delle modalità procedurali di affidamento dell’incarico e dei limiti di spesa. Ha inoltre evidenziato le criticità relative alla copertura finanziaria, superate con le modifiche apportate dalla successiva l.r. n. 20/2025, che hanno escluso tali nomine dall’ambito di applicazione dell’art. 223 del d.lgs. n. 36/2023.

In merito all’art. 16 della l.r. n. 20/2025, che riconosce la professionalità dell’infermiere esperto per l’emergenza territoriale, la Sezione ha rilevato che la definizione dei profili professionali compete allo Stato e che tutti gli emolumenti devono trovare previsione nei CCNL. Ha inoltre richiamato i rilievi del MEF sulla riserva di competenza statale in materia di professioni sanitarie e di ordinamento civile, pur non essendo la legge stata impugnata.

Per le leggi con clausola di invarianza finanziaria, la Sezione ha ribadito che la predisposizione di dati ed elementi completi rappresenta il necessario strumento per la ricostruzione del quadro contabile, invitando l’ente a valorizzare sempre la scheda tecnico-finanziaria anche quando si affermi l’assenza di nuove coperture. Ha infine rilevato che alcune leggi recanti clausole di invarianza non hanno indicato gli oneri a regime nel testo normativo, limitandosi a quantificarli nella sola relazione tecnica, come nel caso della l.r. n. 15/2025 e della l.r. n. 9/2025, evidenziando la necessità che il testo della legge rechi l’indicazione del quantum degli oneri a regime per le spese obbligatorie e continuative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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