Obbligo di riesame degli esposti sulla validità della licenza edilizia (TAR Toscana n. 777 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune dispone la rimozione di opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio non contiene alcun giudizio implicito di legittimazione del restante immobile, né un rifiuto di provvedere sulla validità dei titoli presupposti. L’ordine di demolizione delle opere prive di titolo non presuppone necessariamente la valutazione di più gravi carenze dell’edificio. Sussiste invece l’obbligo di provvedere sugli esposti dei vicini che denunciano l’inefficacia o l’invalidità della licenza edilizia per difetto di autorizzazione antisismica o per falsa rappresentazione della realtà. L’annullamento d’ufficio di un titolo rilasciato sulla base di false dichiarazioni è autotutela doverosa nella sua attivazione, ma resta discrezionale nei suoi esiti.
Il Fatto
Alcuni proprietari presentano due esposti nei confronti di un edificio vicino, censito con la particella n. 119 del foglio di mappa n. 66, realizzato in forza di una licenza edilizia del 1973 e successive varianti. Essi chiedono al Comune di intervenire sull’intero fabbricato, sostenendo l’inefficacia della licenza per difetto di autorizzazione sismica e la sua annullabilità per dichiarazioni inesatte.
Il Comune adotta l’ordinanza n. 7/GPT del 09.04.2021, che ordina la rimozione di sole due opere: la chiusura parziale di una loggia al piano terra con infissi apribili e il superamento di 70 cm dell’altezza di 6 m prevista dal progetto approvato. I ricorrenti impugnano tale ordinanza, lamentando che essa legittimerebbe di fatto il resto dell’edificio, e chiedono la condanna del Comune a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di interesse. A differenza delle precedenti vicende contenziosa sul medesimo immobile, gli esposti introducono un profilo di incolumità pubblica, legato alla possibile carenza dei requisiti strutturali di parte dell’edificio non sottoposta al vaglio del Genio civile, che avvantaggia chi risiede nelle vicinanze.
La domanda di annullamento dell’ordinanza è però inammissibile. Il provvedimento non afferma né implicitamente né esplicitamente che il fabbricato sia legittimo. A fronte di denunce che richiedono accertamenti di diversa complessità, nulla vieta all’ente di ordinare in prima battuta la demolizione delle opere del tutto prive di titolo, prima di verifiche più impegnative sulla validità dei titoli presupposti. La diversa qualificazione dell’abuso come variante o opera autonoma non avrebbe prodotto alcun risultato più satisfattivo per i ricorrenti.
Fondata è invece la domanda di condanna a provvedere. La mancanza di autorizzazione antisismica non determina l’invalidità del titolo edilizio, ma la sua inefficacia, secondo la giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Napoli sez. VIII n. 5135 del 2025), con possibile carattere abusivo di tutte le opere su esso realizzate.
L’inoppugnabilità della licenza del 1973 non esclude l’obbligo di esaminare gli esposti. L’annullamento d’ufficio di atti autorizzativi rilasciati in base a falsa rappresentazione costituisce forma di autotutela doverosa a prescindere dal tempo trascorso (Cons. Stato sez. VI n. 8920 del 2019); il proprietario che denuncia abusi su area limitrofa attiva quindi un potere di autotutela parzialmente doverosa (Cons. Stato sez. II n. 9415 del 2023).
Tuttavia il contenuto dell’atto di riesame non è determinabile in giudizio: il potere di annullamento è doveroso nella sua attivazione, non nei suoi esiti. L’Amministrazione conserva discrezionalità nel valutare gli affidamenti incolpevoli consolidatisi, specie in caso di avvicendamento nella proprietà, comparandoli con gli interessi pubblici al ripristino della legalità. Il Comune è pertanto condannato solo ad attivare il procedimento di verifica, restando impregiudicati i suoi esiti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.