Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Lombardia n. 42 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha condannato l’amministrazione al pagamento di un beneficio economico, accerta l’inottemperanza quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’amministrazione non abbia effettuato neppure pagamenti parziali. Alla parte resistente va assegnato un termine per l’integrale adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, va nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece negata quando sussistano ragioni ostative valutate in concreto, quali i vincoli di bilancio della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che renderebbero la sanzione eccessivamente afflittiva.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare a una docente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24. La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 22 gennaio 2024.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente agiva dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per euro 2.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è quindi fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il Collegio respinge invece la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude le astreintes quando siano manifestamente inique o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014. Nel caso di specie rilevano le difficoltà legate ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’esiguità del debito, che renderebbero la penalità di mora eccessivamente afflittiva.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari, secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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