Rifiuto implicito di vigilanza edilizia e limiti del giudizio sul potere sanzionatorio (TAR Toscana n. 776 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che ordina la demolizione delle sole opere realizzate in assenza di titolo edilizio non integra un rifiuto implicito di esercitare il potere di vigilanza sull’intero immobile, né una legittimazione straordinaria delle restanti porzioni. Il Comune può graduare l’intervento sanzionatorio, ordinando in via prioritaria la rimozione delle opere del tutto abusive e riservando a un momento successivo gli accertamenti più complessi sullo stato legittimo del fabbricato. Il ricorso che pretende la demolizione integrale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il potere sia stato nel frattempo esercitato con un nuovo provvedimento. Sono inammissibili per difetto di interesse i motivi che contestino la sola qualificazione dell’abuso come difformità parziale, ove l’ordine demolitorio sia già satisfattivo dell’interesse del ricorrente.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di una unità immobiliare condonata inserita in un edificio di proprietà di un controinteressato, presentano al Comune due esposti nei quali denunciano l’abusività dell’intero fabbricato. Il procedimento di controllo edilizio che ne deriva si conclude con una ordinanza che ingiunge la rimozione di alcune opere realizzate in parziale difformità rispetto a una licenza edilizia del 1996: un vano interrato, una tettoia e una diversa conformazione delle falde di copertura.
I ricorrenti impugnano il provvedimento davanti al TAR, sostenendo che esso presupponga la legittimità dell’intero edificio e chiedendo, in via principale, che venga ordinata la demolizione integrale, con condanna del Comune al risarcimento del danno e alla riesecuzione del potere di vigilanza. Nella vicenda si inserisce, dopo la notifica del ricorso, un nuovo procedimento sanzionatorio che revoca il precedente ordine e dispone la demolizione dell’intero fabbricato, poi definito in appello.
La Motivazione della Corte
Il TAR affronta anzitutto la parte del ricorso che legge l’ordinanza come atto di legittimazione extra ordinem del fabbricato o come implicito rifiuto di applicare un trattamento sanzionatorio più radicale. La doglianza è inammissibile: il provvedimento non esprime, né esplicitamente né implicitamente, un giudizio di legittimità sull’intero immobile. Il Comune si è limitato a ordinare la rimozione delle opere del tutto prive di titolo.
Il Collegio chiarisce che dalla scelta di reprimere in via prioritaria le opere del tutto abusive non può desumersi alcun giudizio implicito sulla insussistenza di altre carenze. A fronte di plurime denunce che richiedano accertamenti di diversa complessità, nulla vieta all’Ente di procedere per gradi, rinviando a un momento successivo le verifiche più impegnative sulla data di realizzazione dell’edificio e sulla idoneità dei titoli succedutisi nel tempo a formare lo stato legittimo.
La domanda di condanna a riesercitare il potere di vigilanza previo accertamento della natura abusiva dell’intero immobile è invece improcedibile. Dopo gli esposti, i ricorrenti hanno presentato una ulteriore segnalazione e il Comune ha attivato un nuovo procedimento, sfociato in un’ordinanza che revoca la precedente e dispone la demolizione dell’intero fabbricato. Il potere richiesto è stato dunque esercitato dopo la notifica del ricorso, con la conseguenza che l’interesse alla pronuncia sul punto è venuto meno.
Il TAR valorizza anche la vicenda contenziosa scaturita dal nuovo provvedimento, definita in appello dal Consiglio di Stato: la decisione ha affermato la realizzazione del manufatto in epoca anteriore al 1967 e la conseguente cristallizzazione dello stato legittimo per effetto dei permessi successivi. Tali accertamenti fanno stato nel presente giudizio, essendo stati resi nei confronti di tutte le parti, e confermano la non spettanza del bene della vita perseguito dai ricorrenti.
Il secondo e il terzo motivo, con cui si contesta la qualificazione degli abusi come difformità parziali anziché totali o variazioni essenziali, sono inammissibili per difetto di interesse. L’ordinanza impugnata dispone già un risultato pienamente satisfattivo della pretesa azionata, a prescindere dalla qualificazione dell’abuso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.