Occultamento fatture e prova del dolo desunta dal rinvenimento presso terzi (Cass. pen. Sez. 7 n. 30290 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la prova dell’occultamento o della distruzione delle scritture contabili può essere desunta dal rinvenimento delle fatture presso i soggetti destinatari. Poiché la normativa fiscale impone l’emissione e la conservazione della fattura in duplice esemplare, il reperimento di una copia presso il destinatario consente di presumere l’esistenza dell’altra presso l’emittente; il mancato reperimento di quest’ultima legittima l’inferenza del suo occultamento o della sua distruzione. Il dolo specifico di evasione può essere desunto da elementi fattuali e da una versione difensiva contraddittoria. Le censure che investono la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto sono inammissibili in sede di legittimità, ove la motivazione del giudice di merito sia congrua ed esauriente.
Il Fatto
Il ricorrente, rappresentante legale di una ditta individuale, è stato condannato dalla Corte d’appello di Torino alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui all’art. 10 d.lgs. 74/2000, per aver occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti soggetti a obbligatoria conservazione, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto.
Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo lamenta vizio di motivazione in ordine alla prova dell’elemento soggettivo. Con il secondo censura il trattamento sanzionatorio, evidenziando in particolare che le fatture del 2019 erano state redatte in formato elettronico e risultavano presenti nel sistema di interscambio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le doglianze esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, poiché investono profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito. Le determinazioni di quest’ultimo sono insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito e delle ragioni del decisum, come affermato da Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012 e Sez. 2 n. 23419 del 23/05/2007.
Quanto all’affermazione della responsabilità, la Corte territoriale ha ritenuto che la prova del reato emergesse dal rinvenimento di fatture attive e passive presso soggetti terzi. La normativa fiscale impone l’emissione e la conservazione della fattura in duplice esemplare; il rinvenimento di una copia presso il destinatario consente quindi di presumere logicamente l’esistenza dell’altra presso l’emittente. Il mancato reperimento di quest’ultima legittima l’inferenza del suo occultamento o della sua distruzione.
Tale conclusione è stata corroborata dalle dichiarazioni dell’imputato, che aveva inizialmente affermato di custodire le fatture presso la propria abitazione, salvo poi prospettarne lo smarrimento, offrendo così una versione difensiva contraddittoria. Irrilevante è rimasta la successiva riserva di effettuare ulteriori ricerche, priva di qualsiasi seguito. Da tali elementi fattuali il giudice di merito ha inferito la sussistenza del dolo specifico di evasione.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello ha ritenuto congrua la pena, già determinata nel minimo edittale, escludendo ogni ulteriore riduzione in considerazione della recidiva contestata, ostativa al bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche già concesse in termini favorevoli. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.