Continuazione in executivis e unicità del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 9082 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non diversamente che nel processo di cognizione, esige una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori dell’unicità del disegno criminoso. Rilevano, a tal fine, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Occorre inoltre accertare che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare taluno soltanto degli indici suindicati se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze. La Corte di appello, investita della richiesta, l’ha accolta solo in parte: ha dichiarato uniti per continuazione il delitto associativo di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2009 al 26.11.2018, e il reato di cui all’art. 86 d.P.R. n. 570/1960, commesso nel maggio 2012, ricalcolando la pena complessiva in undici anni e due mesi di reclusione.

Ha invece respinto la richiesta quanto al delitto di peculato commesso dal 23.01.2006 al 04.10.2013, ritenendo non ravvisabile, rispetto agli altri reati, una unicità di disegno criminoso a causa della eterogeneità del fatto e della sua commissione a partire da un’epoca in cui il ricorrente non era stabilmente inserito nella consorteria mafiosa. Da qui il ricorso per cassazione, con due motivi di violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha sostenuto che il giudice avrebbe negato la continuazione sul peculato valorizzando soltanto la non omogeneità dei reati e la distanza temporale, senza considerare altri indici: l’accertamento di tutti i reati nella medesima indagine, la commissione del reato associativo e di quello di peculato in concorso con il medesimo complice, la finalità di agevolare l’attività della consorteria e la prossimità temporale tra i fatti.

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. L’ordinanza impugnata si è conformata al principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede una approfondita verifica di concreti indicatori e non tollera la valorizzazione parziale di uno solo di essi. Ha richiamato, in particolare, l’esigenza di accertare che al momento del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali.

La Corte ha quindi ritenuto che il giudice di merito abbia valutato approfonditamente l’insussistenza degli indici costituiti dalla omogeneità delle violazioni e del bene protetto, dalla contiguità temporale e dalle modalità della condotta. Da tale insussistenza ha tratto logicamente la non configurabilità di un unico disegno criminoso.

Quanto al profilo temporale, ha osservato che non è credibile che il ricorrente, sin dalla commissione del primo reato, iniziata nel 2006, avesse programmato di commettere il reato associativo ben tre anni più tardi. Ha inoltre escluso la sussistenza di una medesima causale tra la mera agevolazione di una associazione mafiosa, realizzata rimanendo estraneo alla stessa, e la successiva decisione di entrare a farne parte. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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