Patteggiamento in appello e rinuncia ai motivi precludono il ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 1824 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia ai motivi di appello e l’accordo sulla pena, stipulato ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., determinano una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di secondo grado e impedisce di riproporre in cassazione le questioni oggetto di rinuncia, anche se rilevabili d’ufficio. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte produce effetti sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all’impugnazione. È pertanto inammissibile il ricorso con cui l’imputato deduca il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non prospettato in sede di accordo e non rilevabile d’ufficio dal giudice di appello.

Il Fatto

Il fatto originariamente contestato come concussione veniva riqualificato dalla Corte di appello e la sentenza di condanna annullata con rinvio dalla sesta Sezione di questa Corte, limitatamente al trattamento sanzionatorio calcolato in relazione al reato di cui all’art. 319-quater cod. pen.

La Corte di appello di Lecce, giudice del rinvio, definiva il gravame con pena concordata tra le parti, ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., riformando quoad poenam la sentenza di primo grado. L’imputato ricorre per cassazione deducendo illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale applicato ex officio le circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il ricorso viene dichiarato inammissibile, ai sensi e con le modalità del comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen., per essere stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

La Corte ricostruisce la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Quando le parti, nelle forme dell’art. 589 cod. proc. pen., dichiarano di concordare sull’accoglimento dei motivi di appello e indicano la pena sulla quale sono d’accordo, il giudice di secondo grado accoglie la richiesta e limita la cognizione ai soli motivi non rinunciati.

Il punto centrale è la natura dell’effetto prodotto dall’accordo. La rinuncia ai motivi e il concordato sulla pena, nei limiti della sua legalità, generano una preclusione processuale: impediscono al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è devoluto, non soltanto in punto di responsabilità. Tale preclusione opera sull’intero svolgimento del processo, giudizio di legittimità compreso, con esito analogo a quello della rinuncia all’impugnazione, come già affermato dalla Sez. III n. 19983 del 09.06.2020.

Nel caso concreto, sono rimasti estranei alla rinuncia unicamente i motivi sul trattamento sanzionatorio, che però ha seguito l’indicazione concordataria. La sanzione concordata non presenta profili di illegalità e non è stata indicata come tale dalla difesa, che non aveva prospettato, in sede di accordo, la possibilità di riconoscere le circostanze innominate. Neppure il giudice di merito poteva riconoscerle d’ufficio, secondo il principio già espresso dalla Sez. II n. 35534 del 06.07.2021.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con richiamo alla Corte cost., sent. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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