Occultamento scritture contabili e reato: ricorso generico inammissibile (Cass. pen. Sez. III n. 32986 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, integra il delitto di occultamento o distruzione di scritture contabili di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 la condotta di colui che, avendo l’obbligo di conservare i documenti contabili, ne renda impossibile il rinvenimento degli originali presso l’emittente, quando risulti certa l’istituzione della documentazione. La diversa fattispecie dell’omessa tenuta delle scritture, sanzionata in via amministrativa dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, non assorbe né esclude quella penalmente rilevante. È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso che non si confronti con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. È altresì inammissibile la censura sull’elemento soggettivo non devoluta con i motivi di appello, non potendo la generica intitolazione supplire all’assenza di argomentazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16 dicembre 2025, conferma la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Frosinone al legale rappresentante di una società, per il delitto di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000: l’uomo avrebbe occultato parte delle scritture contabili e la documentazione obbligatoria, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi, impedendo la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari per gli anni 2011, 2012 e 2017.

Il condannato ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle norme tributarie in materia e il vizio di motivazione, per essere stata affermata la responsabilità in difetto del dolo specifico di evasione. Sostiene che nella specie ricorrerebbe l’illecito amministrativo, essendo certa l’esistenza delle scritture, e lamenta la mancanza di motivazione sull’elemento psicologico. Il Procuratore Generale chiede l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Muovendo dal primo profilo, rileva che la Corte d’appello ha fondato la propria decisione su risultanze istruttorie univoche: l’istituzione della documentazione contabile era certa, poiché le fatture della società sono state rinvenute in copia presso un’altra società, e l’imputato aveva l’obbligo di conservarle. Da tali elementi, in via logico-deduttiva, il giudice di merito ha desunto che il mancato rinvenimento degli originali presso l’emittente fosse conseguenza dell’occultamento o della distruzione.

La Corte chiarisce il discrimine tra le due fattispecie. La condotta sanzionata dall’art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 è solo quella di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie, non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via amministrativa dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997. Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato.

Quanto alla dedotta genericità, la Corte osserva che il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma ripropone l’analogo motivo già sottoposto al giudice di merito. Trova applicazione il principio secondo cui i motivi sono generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettano della correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. La mancanza di specificità, valutata come assenza di correlazione, conduce all’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La seconda doglianza, relativa all’omessa motivazione sul dolo specifico, è parimenti inammissibile perché questione non devoluta in grado di appello. Dall’esame dell’atto di appello emerge che la censura, al di là della sua intitolazione, era priva di sviluppo argomentativo sull’elemento psicologico. La Corte applica la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., la cui ratio è evitare che il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado sia dedotto per un punto non investito dal controllo del giudice di appello. La mera intitolazione del motivo di gravame non può supplire a una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con il ricorso. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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