Cassazione cautelare: no alla rivalutazione del quadro indiziario (Cass. pen. Sez. II n. 12760 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento. Il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. La valutazione della gravità indiziaria in ordine alla configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso può fondarsi sull’utilizzo di espressioni evocative di contesti criminali di matrice mafiosa, operanti in territori storicamente sottoposti al controllo della criminalità organizzata, nonché sul correlato sistema di condizionamento delle attività economiche, tipico delle consorterie mafiose, con particolare riferimento al settore degli appalti.
Il Fatto
Con ordinanza dell’11 novembre 2025, il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 23 ottobre 2025, che aveva convalidato il fermo di indiziato di delitto e applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato del delitto di tentata estorsione in concorso, aggravato dal metodo mafioso.
La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, all’idoneità e non equivocità degli atti integranti il tentativo di estorsione, alla contestata aggravante del metodo mafioso e alla valutazione delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di fuga e di reiterazione del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e dell’assenza di illogicità evidenti, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia. Ha inoltre precisato che, allorché sia denunciato un vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi, alla Corte spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, fondando il proprio convincimento sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa e sugli esiti delle attività di intercettazione delle comunicazioni. La Corte ha quindi ritenuto le deduzioni del ricorrente ripetitive e tali da non scalfire l’impostazione motivazionale dell’ordinanza impugnata, risolvendosi in considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità.
Quanto all’aggravante del metodo mafioso, la Corte ha giudicato manifestamente infondate le deduzioni difensive, ritenendo correttamente motivata la sua ricorrenza sulla base dell’utilizzo di espressioni evocative di contesti criminali mafiosi e del sistema di condizionamento delle attività economiche nel settore degli appalti. Infine, ha definito del tutto generiche e manifestamente infondate le doglianze in punto di esigenze cautelari, avendo il Tribunale illustrato la gravità del fatto e la pericolosità dell’indagato senza limitarsi a invocare la presunzione conseguente alla contestazione dell’aggravante mafiosa.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché con trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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