Risarcimento per equivalente e obbligazioni indivisibili nella comunione (Cass. civ. Sez. III n. 24317 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligazione risarcitoria per equivalente, avendo ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, è divisibile e non dà luogo a solidarietà attiva, neppure quando sia succedanea di un’obbligazione di facere in forma specifica oggettivamente indivisibile. Ai sensi dell’art. 1316 c.c., l’indivisibilità dell’obbligazione va rapportata non alla prestazione, ma all’oggetto di essa, e non può quindi ricavarsi dalla sola indivisibilità materiale del risultato di ripristino. Il credito dei comproprietari di un bene unico e indivisibile per il rimborso delle spese di riparazione è indivisibile e azionabile per l’intero da ciascuno di essi, salva la successiva definizione del rapporto all’interno della contitolarità; diversa è l’ipotesi di danni a immobili distinti e autonomi, di proprietà di soggetti diversi, in cui ciascuno può far valere il solo danno proporzionale al proprio bene.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito nei confronti di un ente comunale per ottenere il risarcimento dei danni causati a un immobile di loro proprietà dall’errata realizzazione di un tombino nella strada comunale, che, in assenza di rete fognaria, raccoglieva le acque pluviali riversandole nelle proprietà limitrofe.
Il Tribunale ha accolto la domanda e ha condannato il Comune al pagamento di € 58.976,00, oltre accessori. La Corte d’appello ha ridotto la condanna a € 12.869,00, liquidando in via equitativa il danno proporzionale al solo immobile degli attori, senza includere la quota riferibile agli immobili di terzi. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’esclusione del riconoscimento dell’intero importo stimato dal consulente tecnico per il ripristino di tutte le proprietà danneggiate. I ricorrenti invocano l’art. 1319 c.c. e un precedente di legittimità secondo cui il credito dei comproprietari di un bene unico e indivisibile sarebbe indivisibile e azionabile per l’intero.
La Corte rigetta il motivo. Premette che l’obbligazione di cui si discute è di risarcimento per equivalente, ossia di pagamento di una somma di danaro. Richiamando Sez. III n. 2822 del 2014 e Sez. III n. 34251 del 2023, afferma che l’obbligazione è indivisibile ai sensi dell’art. 1316 c.c. solo quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto non suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è considerato dalle parti. Poiché l’obbligazione risarcitoria per equivalente ha a oggetto una somma di danaro, essa è divisibile e non genera solidarietà attiva del credito.
Il precedente invocato dai ricorrenti — Cass. Sez. II n. 4804 del 1994 — riguarda la legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni arrecati a un unico bene indivisibile di proprietà comune di più soggetti. Diversa è l’ipotesi di danni relativi a immobili distinti e autonomi, di proprietà di diversi soggetti: in tal caso manca la contitolarità del bene comune e, quindi, la possibilità di una successiva definizione del rapporto all’interno della contitolarità, nonché una disciplina normativa dell’amministrazione collettiva della cosa comune.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la negata legittimazione a ottenere il risarcimento anche per i danni subiti dai terzi. La Corte lo dichiara infondato, perché poggia sull’assunto — già respinto — che l’obbligazione di pagamento succedanea di un facere indivisibile sia soggetta al regime della solidarietà attiva. Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso la legittimazione sostanziale degli attori a far valere il risarcimento per equivalente relativo ai danni dei terzi proprietari, il che assorbe la questione del difetto di domanda.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili. Essi contestano la liquidazione equitativa del danno e il posizionamento della fenditura del terreno, deducendo travisamento delle prove e motivazione apparente. La Corte richiama il consolidato indirizzo sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. — Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014, Sez. Un. n. 5792 del 2024 — e rileva che il fatto storico rilevante è stato preso in considerazione e valutato con motivazione adeguata. Le censure si risolvono in una richiesta di nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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