Autosufficienza del ricorso e sindacato sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 18307 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che censuri la valutazione degli elementi probatori e’ inammissibile quando si limiti a sollecitare una lettura diversa delle risultanze istruttorie, senza indicare il fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali. Il principio di autosufficienza impone al ricorrente di trascrivere nel ricorso il documento o la parte rilevante dello stesso, a pena di inammissibilita’ del motivo. In materia di ingiunzione ex R.D. n. 639/1910, il giudizio sulla certezza, liquidita’ ed esigibilita’ del credito azionato integra un accertamento di fatto, sindacabile in sede di legittimita’ solo nei limiti dell’illogicita’ o contraddittorieta’ della motivazione. Resta estranea al giudizio di cassazione ogni sostituzione nella valutazione del materiale istruttorio.

Il Fatto

La vicenda riguarda una ingiunzione emessa da un ente locale per il rimborso delle spese di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi rinvenuti all’interno di una struttura, sostenute dai custodi nominati in un decreto di sequestro penale. Il Comune intimato proponeva opposizione avverso tale ingiunzione.

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione e dichiarava non dovuto l’importo ingiunto. Riteneva il giudice di merito che la corrispondenza intercorsa tra i due Comuni fosse meramente interlocutoria e che la nota del Sindaco subordinasse il pagamento alla piena garanzia che nulla fosse dovuto alla struttura; inoltre, il credito azionato difettava dei requisiti di certezza, liquidita’ ed esigibilita’, in difetto di pronuncia del giudice penale. L’ente locale ricorre per cassazione con due mezzi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo, censurando la valutazione degli atti di causa. Il mezzo e’ dichiarato inammissibile: pur richiamando il n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., esso sollecita in sostanza una nuova valutazione del materiale istruttorio documentale, senza indicare quale sia il fatto storico non esaminato, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui e’ inammissibile il motivo che miri a censurare il ragionamento logico del giudice di merito nell’interpretazione degli elementi probatori, risolvendosi in una richiesta di diversa valutazione dei medesimi elementi (Cass. 13184/2020). Anche a ricondurre la censura all’omessa valutazione di prove documentali, il principio di autosufficienza impone la trascrizione del documento o della parte rilevante nel ricorso (Cass. 18668/2020): elemento del tutto mancante.

Quanto all’unico documento parzialmente riprodotto — la comunicazione con cui il Comune avrebbe dichiarato la disponibilita’ a liquidare — la Corte osserva che i giudici di merito hanno escluso la sua valenza confessoria, essendo la disponibilita’ subordinata a una garanzia. Tale interpretazione non appare illogica o contraddittoria, trattandosi di una delle possibili spiegazioni del significato della missiva, sulla quale la Cassazione non puo’ interloquire senza sostituirsi al giudice del fatto.

Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione alla certezza, liquidita’ ed esigibilita’ del credito, e’ parimenti inammissibile, perche’ non coglie l’esatta ratio decidendi. La Corte d’appello ha escluso tali requisiti sul rilievo del difetto di pronuncia del giudice penale. Giusto o errato che fosse tale passaggio, esso non ha costituito oggetto di censura: il ricorrente si e’ limitato a sostenere che il corrispettivo dovuto era pari a due euro al giorno per ogni cane, senza aggredire il passaggio motivazionale su cui si fonda la decisione impugnata.

Il ricorso e’ quindi dichiarato inammissibile. La Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente. Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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