Esenzione IMU e TASI a scuola paritaria con rette non simboliche (Cass. civ. Sez. V n. 33588 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU e TASI, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, richiamato dall’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 e dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 16/2014, spetta a condizione che sussistano, contemporaneamente, il requisito soggettivo (utilizzo diretto da parte di ente non commerciale) e quello oggettivo (destinazione esclusiva alle attività tassativamente indicate), e che l’attività sia svolta con modalità non commerciali. Il contribuente ha l’onere di provare in concreto la ricorrenza dei requisiti, non essendo sufficiente la produzione di documenti che attestino a priori la destinazione dell’immobile. Il criterio del rapporto tra corrispettivo medio (CM) e costo medio per studente (CMS), desumibile dalle istruzioni al modello dichiarativo, non ha natura vincolante e non attribuisce automaticamente il diritto all’agevolazione, restando fermo il potere dell’ente impositore e del giudice di merito di verificare la simbolicità del corrispettivo. La gestione in perdita è irrilevante se l’attività si connota economicamente. Gli immobili adibiti ad abitazione dei religiosi sono esenti solo se pertinenza di un edificio destinato ad attività di religione o di culto, non di un immobile a destinazione didattica.
Il Fatto
Una fondazione proprietaria di sei immobili in Roma, destinati in parte ad attività didattica di scuola paritaria e in parte ad abitazione dei religiosi, riceveva due avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e omesso versamento dell’IMU e della TASI relative all’anno 2014.
La fondazione impugnava gli atti, invocando l’esenzione per gli enti non commerciali. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio confermava, ritenendo non provate le condizioni dell’agevolazione. La fondazione ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, deducendo violazione della disciplina dell’esenzione, dei principi costituzionali e unioniali in materia di istruzione e, in via subordinata, l’incertezza normativa oggettiva ai fini delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’esenzione: dall’ICI all’IMU, con il testo novellato dell’art. 91-bis, comma 1, del d.l. n. 1/2012, che ha introdotto il requisito delle modalità non commerciali di svolgimento dell’attività. A decorrere dal 2013 l’esenzione richiede tre condizioni: uso da parte di ente non commerciale, destinazione esclusiva alle attività tassative e svolgimento delle stesse con modalità non commerciali.
Sul piano probatorio, la Corte ribadisce che il contribuente ha l’onere di dimostrare in concreto la sussistenza dei requisiti, provando che l’attività, pur rientrante tra quelle esenti, non è svolta con modalità commerciali. Non basta la documentazione che attesta a priori la destinazione dell’immobile.
Quanto alle scuole paritarie, i criteri del d.m. n. 200/2012 e del d.m. 26 giugno 2014 devono essere letti in armonia con la decisione della Commissione Europea n. 2013/284/UE, che subordina la natura non economica dell’attività al fatto che le rette coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio. La Corte esclude ogni automatismo tra il rapporto CM/CMS e il diritto all’esenzione: le istruzioni ministeriali non sono vincolanti e non incidono sul potere di controllo del Comune né sul giudizio di fatto del giudice di merito. Irrilevante è la gestione in perdita, se i servizi sono offerti a prezzi non simbolici.
Un esame a parte riguarda gli immobili abitati dai religiosi. L’esenzione si estende alle pertinenze degli edifici di culto, comprese le case canoniche e le abitazioni dei membri di una comunità religiosa, ma solo quando il vincolo pertinenziale si collega a un immobile destinato ad attività di religione o di culto. Diversamente, se l’abitazione è strumentale a un immobile a destinazione didattica, l’esenzione non spetta.
Il quarto motivo, relativo alle sanzioni, è invece fondato nei limiti precisati. La Corte conferma l’insussistenza di incertezza normativa oggettiva per quanto riguarda il tributo e la sanzione sull’abitazione dei religiosi. Per gli immobili a destinazione didattica, invece, le istruzioni allegate al d.m. 26 giugno 2014 prevedevano espressamente che il CM inferiore al CMS comportasse modalità non commerciali, criterio replicato nei decreti sui contributi alle scuole paritarie; ciò giustifica l’esclusione della punibilità. La sentenza è cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Nota della Redazione
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