Rendita catastale rettificata efficace per l’anno successivo alla dichiarazione docfa (Cass. civ. Sez. V n. 22293 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, la rendita catastale rettificata con avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione, produce efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello della sua annotazione negli atti catastali, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992. La regola patisce eccezione solo quando la variazione costituisca correzione di errori materiali nel classamento ovvero consegua a modificazioni di consistenza o destinazione dichiarate dal contribuente, trovando allora applicazione dalla data della dichiarazione. Ne consegue che il riferimento alle rendite «vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione» va inteso come riferito alle rendite legittimamente vigenti e che la rendita accertata è utilizzabile dall’Ente impositore anche per periodi d’imposta anteriori alla notificazione, purché successivi alla denuncia di variazione. L’omesso versamento del tributo così determinato integra la fattispecie sanzionatoria dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile destinato a struttura alberghiera riceveva dal Comune un avviso di accertamento per il recupero della maggiore ICI dovuta per l’anno 2011, calcolata sulla rendita catastale rettificata dell’unità immobiliare. La rettifica catastale era stata notificata nel 2012, a seguito di dichiarazione di variazione presentata dalla stessa contribuente con procedura docfa nel 2009.
La società impugnava l’atto impositivo, contestando l’utilizzabilità della rendita rettificata per un periodo d’imposta anteriore alla notifica dell’accertamento catastale. La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello, confermando la legittimità della pretesa dell’Ente locale, comprese le sanzioni. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, che pongono una medesima questione di diritto: se la rendita catastale rettificata possa essere utilizzata dall’Ente impositore per un periodo d’imposta precedente alla notificazione dell’avviso di accertamento catastale. Il Collegio richiama la regola generale dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive hanno efficacia dall’anno d’imposta successivo a quello di annotazione.
I giudici di legittimità precisano che tale regola conosce eccezione quando le variazioni costituiscono correzioni di errori materiali nel classamento ovvero conseguono a modificazioni di consistenza o destinazione dichiarate dal contribuente: in tali casi esse operano dalla data della dichiarazione. Nella specie, la variazione derivava da una dichiarazione docfa presentata dalla stessa parte, con la conseguenza che la nuova rendita era legittimamente utilizzabile per il periodo d’imposta 2011, successivo alla denuncia di variazione.
La Corte ribadisce inoltre che il riferimento alle rendite «vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione» deve intendersi come riferito alle rendite legittimamente vigenti. Quando la misura della rendita sia determinata da un accertamento giudiziale definitivo, quest’ultimo costituisce l’unico dato rilevante ai fini della base imponibile, con efficacia retroattiva al momento della domanda. Nella fattispecie, peraltro, la rettifica catastale si era consolidata per effetto di un giudicato formatosi sull’impugnazione proposta dalla contribuente.
Quanto al profilo sanzionatorio, la Corte rileva che la condotta sanzionata consiste nel mancato pagamento del tributo nel termine previsto. La contribuente non aveva dedotto di aver versato il maggior tributo dovuto nel termine di sessanta giorni concesso con l’atto impositivo, non essendo applicabile all’ICI la riscossione frazionata. Risultava così integrata la fattispecie dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, applicabile anche ai tributi locali.
Sul piano soggettivo, la Corte richiama infine il principio dell’art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997: non rileva la mera volontarietà del comportamento, ma è sufficiente la consapevolezza del contribuente, con presunzione di colpa a fronte di una condotta cosciente e volontaria. Il ricorso viene pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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