Occupazione usurpativa, dicatio ad patriam e presunzione di demanialità (Cass. civ. Sez. I n. 19784 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà o tolleranza, assoggettandolo all’uso al fine di soddisfare un’esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives. L’uso del bene da parte dei proprietari frontisti, la presenza della rete di illuminazione e l’attivazione del servizio di nettezza urbana non costituiscono prova sufficiente della destinazione del bene all’uso pubblico, se manca la dimostrazione della corrispondenza dell’uso collettivo alla volontà del proprietario di destinare il bene alla soddisfazione di un’esigenza collettiva. La presunzione di demanialità delle strade ex art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F, ha carattere relativo e non è riferibile a ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l’immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, costituendone pertinenza.

Il Fatto

Alcuni comproprietari di un fondo convennero in giudizio il Comune per far accertare l’intervenuto acquisto di un’area di 744 mq per occupazione usurpativa, con condanna al risarcimento del danno. Il Comune aveva occupato l’area destinandola a strada pubblica e trasformandola mediante la realizzazione della rete fognaria e l’apposizione del toponimo.

Il Comune eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, invocando la presunzione di demanialità e la dicatio ad patriam. Il Tribunale di Lecce accolse la domanda, liquidando il danno in Euro 74.650,00. La Corte d’appello di Lecce rigettò l’impugnazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo all’esclusione della dicatio ad patriam, è infondato. La Corte territoriale si è attenuta al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la destinazione del bene all’uso pubblico esige la volontaria messa a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà o tolleranza.

L’apprezzamento del giudice di merito è un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per inesistenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione, oppure per omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Il Comune, nel lamentare tale vizio, ha sollecitato una nuova valutazione dei fatti, non consentita alla Corte.

Quanto alla presunzione di demanialità ex art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F, la Corte rileva che non è sufficiente l’inclusione della strada nella toponomastica comunale, avente natura dichiarativa e non costitutiva. La presunzione, di carattere relativo, riguarda solo le aree che, per l’immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale; nelle altre ipotesi occorre un atto o un fatto che abbia trasferito il dominio alla Pubblica Amministrazione. Nella specie la funzione integrativa è rimasta indimostrata, essendo stata l’area individuata come «strada cieca».

Il secondo motivo è infondato nella parte relativa alla riconducibilità della trasformazione irreversibile a interventi diversi da quelli indicati nell’atto di citazione. Dopo le pronunce della Corte EDU, la giurisprudenza di legittimità ha superato l’orientamento che ricollegava all’irreversibile trasformazione l’acquisto della proprietà da parte dell’Amministrazione: lo spossessamento illecito e la trasformazione del terreno configurano un illecito a carattere permanente, che legittima il privato a chiedere la restituzione del fondo, salvo che non decida di abdicare al proprio diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente.

Tale riunificazione con la fattispecie dell’occupazione usurpativa ha fatto venir meno la rigida distinzione tra le causae petendi delle pretese risarcitorie e la centralità del momento della trasformazione irreversibile, non più fatto generatore della perdita della proprietà, ma solo presupposto della stessa. Il motivo è invece inammissibile, per difetto di specificità, nella parte relativa all’acritica adesione alle conclusioni del c.t.u., non essendo stati trascritti i passaggi salienti della relazione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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