Inammissibile il regolamento di competenza avverso la sospensione dell’esecuzione (Cass. civ. Sez. III n. 32806 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza ad istanza di parte è inammissibile avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, anche quando neghino o affermino la propria competenza. La sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ. è provvedimento ai limiti dell’abnormità, impugnabile con l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e non con il regolamento di competenza. La norma sulla sospensione per pregiudizialità, riferendosi al “processo di cognizione”, non è applicabile ai procedimenti esecutivi, nei quali il giudice non decide alcun giudizio legato da dipendenza in senso tecnico-giuridico ad altro giudizio di cognizione.

Il Fatto

Una società creditrice ha promosso espropriazione presso terzi, nelle forme degli artt. 543 e seguenti cod. proc. civ., in danno di un debitore e presso un istituto bancario terzo pignorato; nella procedura è intervenuto altro creditore. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che avverso la sentenza che aveva riconosciuto al debitore il diritto a una somma a titolo di legato erano stati proposti due appelli ed era pendente altro giudizio sulla titolarità del legato, ha ritenuto incerta e contestata la legittimazione della somma e ha disposto la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

Avverso tale provvedimento la società ricorrente ha proposto regolamento di competenza, affidato a un motivo, deducendo l’insussistenza dei presupposti della sospensione discrezionale.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di regolamento di competenza, richiamando per adesiva relatio, anche ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., le argomentazioni di Cass. n. 17003 del 2025.

Da tale arresto si desume, in primo luogo, che nei procedimenti esecutivi non trova applicazione la sospensione disciplinata dall’art. 337 cod. proc. civ.: la disposizione fa implicito riferimento al “processo di cognizione” e ai rapporti tra giudizi civili, mentre il giudice dell’esecuzione non decide alcun giudizio che possa essere legato alla definizione di altro giudizio di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico-giuridico.

In secondo luogo, è negata l’ammissibilità del regolamento di competenza avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione di accoglimento dell’istanza di sospensione, quand’anche emessa ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ. L’ordinanza di sospensione è impugnabile con il rimedio dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., configurandosi come atto ai limiti dell’abnormità, perché viziato nei presupposti e non coerente con la funzione del processo esecutivo.

A tanto si aggiunge un ulteriore e autonomo rilievo, di per sé idoneo a sorreggere la declaratoria: per fermo orientamento di nomofilachia, avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, pur affermativi o negativi della propria competenza, non è esperibile il regolamento di competenza, né ad istanza di parte (da ultimo, Cass. n. 24112 del 2025; Cass. n. 14091 del 2023), né d’ufficio (Cass. n. 4506 del 2022; Cass. n. 28712 del 2024).

Il regolamento è dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono parametrate allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, involgendo una questione di mero rito (specificamente, Cass. n. 8912 del 2023). La Corte dà infine atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile anche al regolamento di competenza stante la sua natura impugnatoria (Cass. n. 11331 del 2014; Cass. n. 13636 del 2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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