Offerta di stupefacenti e disponibilità non attuale: indizi e esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. IV n. 25534 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di offerta o messa in vendita di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri la droga, indipendentemente dall’accettazione del destinatario, purché l’offerta sia collegata a una effettiva disponibilità, anche solo potenziale, della sostanza. La verifica dei gravi indizi di colpevolezza e l’interpretazione dei dialoghi intercettati costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice della cautela e al tribunale del riesame, sindacabili in cassazione solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione. Il preesistente stato di detenzione del destinatario della misura non esclude, di per sé, la configurabilità di esigenze cautelari che si fondino sul pericolo di reiterazione.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza reiettiva del G.I.P., applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in relazione a un’offerta di sostanza stupefacente del tipo cocaina commessa tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021.

Le indagini, condotte su un’articolata attività di traffico internazionale, facevano emergere un episodio di offerta in vendita di un quantitativo compreso tra i 5 e i 10 chilogrammi di cocaina, intermediato dall’indagato. Contro l’ordinanza cautelare l’indagato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: la carenza dei gravi indizi e l’illogicità nella lettura delle intercettazioni; il difetto di attualità delle esigenze cautelari; la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità per l’applicazione di una seconda misura identica a una già eseguita.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità: l’ordinamento non attribuisce alla cassazione alcun potere di revisione degli elementi fattuali né dello spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti riservati al giudice della cautela e al tribunale del riesame. Il ricorso che deduca l’insussistenza dei gravi indizi è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione.

Quanto alle intercettazioni, l’interpretazione dei dialoghi è questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae alle censure quando risulti logica rispetto alle massime di esperienza utilizzate, essendo sindacabile solo nei limiti dell’illogicità e irragionevolezza della motivazione.

Nel merito, il Tribunale aveva desunto i gravi indizi da conversazioni dalle quali emergeva che il ricorrente si era rivolto al fornitore per proporre la cessione a clienti pugliesi di 5-10 kg di cocaina, che erano stati definiti i luoghi di consegna, il quantitativo, la qualità e il prezzo, e che lo stesso ricorrente si era offerto di operare come corriere ricevendo piena fiducia. Il ricorrente proponeva una lettura alternativa dei dialoghi e contestava le inferenze, in modo inammissibile.

Sul piano della qualificazione, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 22471 del 26.02.2015, secondo cui la condotta di offerta si perfeziona al momento della manifestazione della disponibilità a procurare la droga, se collegata a un’effettiva possibilità di procurarla o smistarla in tempi ragionevoli. Diversamente, si configura il tentativo quando l’iter criminis si interrompe prima della conclusione dell’accordo su quantità, qualità e prezzo.

Inammissibile è anche il motivo sull’utilizzo delle comunicazioni Sky ECC, trattandosi di censura generica che non indica i profili di illegittimità. Il secondo e il terzo motivo sono infondati: il pericolo di reiterazione, ex art. 274, lett. c, cod. proc. pen., va valutato con analisi della fattispecie concreta, della personalità e del contesto; inoltre il preesistente stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé le esigenze cautelari, potendo cessare in qualsiasi momento. Al rigetto consegue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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