Mandato d’arresto europeo: senza prova del radicamento in Italia la consegna non si rifiuta, anche se la condanna estera non è definitiva (Cass. pen. n. 33387/2025)
Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, sentenza n. 33387/2025 (c.c. 07/10/2025, dep. 08/10/2025; R.G.N. 30523/2025) — Presidente Ercole Aprile, Relatore Anna Criscuolo.
Il principio di diritto
In tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che investono l’accertamento del radicamento del richiesto nel territorio dello Stato: pur dedotte come violazione di legge, attengono alla motivazione, e l’art. 22 l. n. 69/2005 non ammette il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Cass. n. 41074/2021, Huzu). È inoltre legittima l’emissione del m.a.e. sulla base di una sentenza di condanna esecutiva ma non definitiva, poiché l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI dà rilievo alla sola esecutività e non all’irrevocabilità (Cass. n. 42159/2010, Cinque; n. 23117/2025, Mouly); il rifiuto facoltativo della consegna presuppone comunque la prova del radicamento.
Il fatto
La Corte d’appello di Firenze disponeva la consegna all’autorità giudiziaria francese di una donna destinataria di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Parigi in forza di condanna a tre anni di reclusione per truffa e falso, esecutiva benché appellata. La difesa ricorreva sostenendo il radicamento in Italia della richiesta — residente stabilmente dal 2018-2019 in un immobile familiare — e chiedendo il rifiuto della consegna ex art. 18-bis, comma 2, lett. b), l. n. 69/2005 o, in subordine, la subordinazione della consegna alla garanzia del rinvio in Italia per l’esecuzione della pena ex art. 19, deducendo anche il travisamento della sentenza francese.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. Le censure sul radicamento — cuore di quattro dei sei motivi — sono precluse: l’art. 22 l. n. 69/2005, come modificato nel 2021, esclude il ricorso per vizi di motivazione, e la Corte d’appello aveva comunque esaminato analiticamente ogni documento, disponendo perfino un’integrazione probatoria e accertamenti a mezzo della polizia locale, concludendo che le prove dimostravano una mera frequentazione del luogo, non una residenza stabile: mancava, in particolare, il certificato storico di residenza, richiesto e mai prodotto, mentre la residenza anagrafica risultava acquisita solo nel 2024. Nessun travisamento della sentenza francese, dalla quale emergeva che la ricorrente aveva vissuto, lavorato e commesso i reati in Francia fino al 2016, con l’abitazione italiana quale dimora secondaria.
Quanto alla natura non definitiva della condanna, la Corte conferma la legittimità del m.a.e. fondato su sentenza esecutiva ancorché appellata, secondo il costante orientamento formatosi sulla decisione quadro; nel caso di specie, peraltro, la mancanza di prova del radicamento è assorbente rispetto a ogni questione sul rifiuto facoltativo e sulle garanzie di rinvio. Segue la condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Per chi difende nei procedimenti di consegna, la decisione conferma che la partita del radicamento si gioca interamente davanti alla Corte d’appello, con prova documentale rigorosa e tempestiva: certificato storico di residenza, contratti, utenze, elementi di vita quotidiana che dimostrino la stabilità quinquennale — la residenza anagrafica recente e le dichiarazioni generiche non bastano, e in cassazione la questione non è più deducibile. Attenzione anche al profilo della condanna non definitiva: l’esecutività secondo l’ordinamento dello Stato di emissione è sufficiente per il m.a.e., e le garanzie ex art. 19 presuppongono comunque il radicamento provato.
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