Oltraggio in carcere: il medico di guardia è pubblico ufficiale (Cass. pen. 4193/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 4193 del 2 febbraio 2026 (ud. 4 dicembre 2025; R.G.N. 23759/2025) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Federica Tondin.

Il principio di diritto

Il medico di guardia in servizio presso un istituto penitenziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale, avuto riguardo alla natura oggettiva dell’attività effettivamente esercitata: pur essendo libero professionista in regime di convenzione, egli esercita poteri pubblicistici di certificazione — che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione — e concorre, con l’assistenza e la cura della salute dei detenuti, alle finalità proprie della casa circondariale, sicché è irrilevante l’assenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione.

Il fatto

La Corte d’appello di Catania, accogliendo l’appello del pubblico ministero, riformava la sentenza del Tribunale di Ragusa e dichiarava l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. per avere, mentre era detenuto presso una casa circondariale e alla presenza di altri detenuti, offeso l’onore del medico di turno in servizio presso il carcere. Il difensore ricorreva per cassazione, contestando la qualifica soggettiva della persona offesa: il medico di guardia presso un istituto penitenziario sarebbe pubblico ufficiale soltanto quando compila un certificato medico, restando per il resto un incaricato di pubblico servizio; e sarebbe, comunque, un libero professionista operante in convenzione, non un dipendente pubblico.

La motivazione

Il ricorso è infondato. A seguito della legge 26 aprile 1990, n. 86, le nozioni di pubblico ufficiale (art. 357 cod. pen.) e di incaricato di un pubblico servizio (art. 358 cod. pen.) rispondono a una concezione oggettivo-funzionale, che ha superato il riferimento al “rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione” e si incentra sul regime giuridico dell’attività concretamente esercitata. Non rileva, dunque, agire per conto di un ente pubblico: occorre verificare se l’attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico, distinguendo poi la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza o la mancanza dei poteri tipici della potestà amministrativa. La qualifica di pubblico ufficiale spetta a chi — pubblico dipendente o privato — possa formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione o esercitare, anche senza formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi (Sez. U, n. 10086 del 1998, Citaristi).

Su queste basi, la giurisprudenza è costante nel riconoscere che il medico convenzionato con la ASL è pubblico ufficiale — e non incaricato di pubblico servizio — in quanto svolge la propria attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni cui il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche o private convenzionate (Sez. U, n. 7958 del 1992, Delogu; Sez. 6, n. 35836 del 2007); identiche considerazioni valgono per il medico addetto alla guardia medica (Sez. 6, n. 29788 del 2017) e per la guardia medica turistica (Sez. 6, n. 12156 del 2024). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi: il medico di guardia presso la casa circondariale, addetto all’assistenza e alla cura della salute dei detenuti, concorre alla realizzazione delle finalità proprie dell’istituto, perseguibili sia con personale dipendente sia mediante rapporti di lavoro autonomo di natura privatistica (cfr., sul direttore sanitario di una casa circondariale, Sez. 5, n. 10443 del 2011). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

La pronuncia consolida un criterio funzionale, non formale: ciò che qualifica il pubblico ufficiale non è il titolo del rapporto (dipendenza o convenzione, lavoro subordinato o autonomo), ma la natura dell’attività concretamente esercitata e i poteri — in particolare certificativi — che la connotano. Ne discende che il medico convenzionato, il medico di guardia e, come qui, il medico penitenziario godono della tutela penale rafforzata prevista per il pubblico ufficiale, con riflessi diretti sulla configurabilità di reati quali l’oltraggio (art. 341-bis cod. pen.), la resistenza o la violenza a pubblico ufficiale. Per la difesa, la linea che àncora la qualifica al solo momento certificativo, degradando il resto dell’attività a pubblico servizio, non trova appiglio: la funzione sanitaria svolta nell’istituto penitenziario è unitariamente pubblicistica.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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