Oltraggio a pubblico ufficiale: presenza di più persone estranee all’atto d’ufficio (Cass. pen. n. 35233/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), la condotta offensiva deve essere commessa in presenza di almeno due persone che non siano intente a compiere il medesimo atto d’ufficio in relazione al quale l’offesa è posta in essere, poiché solo la presenza di soggetti estranei alla pubblica funzione in corso può ledere l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale e, con esso, la considerazione sociale dell’intera Amministrazione. La pluralità di persone costituisce elemento costitutivo del reato, non mera circostanza aggravante, e la sua mancanza – anche se l’originale imputazione non la contempli – esclude la configurabilità del delitto. L’assenza del reato di oltraggio comporta il venir meno della correlata aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen. per le lesioni personali, che diventano procedibili a querela.
Il Fatto
L’imputato, dopo essere stato multato per divieto di sosta, aveva preteso che l’operatrice strappasse la multa e, a fronte del rifiuto, aveva afferrato il bollettario, lanciandolo in direzione del viso dell’operatrice. Successivamente, presso il Comando di Polizia municipale, aveva rinnovato le sue pretese e, dopo avere scagliato del denaro contro la medesima operatrice, l’aveva spinta contro la porta, cagionandole lesioni. Il Tribunale di Modica assolveva l’imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (capi 1 e 2) e dichiarava non doversi procedere per il reato di lesioni per difetto di querela. La Corte di appello di Catania, su appello del Pubblico Ministero, riqualificava i fatti dei capi 1 e 2 come oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), assolveva per il capo 1 (per insussistenza) e condannava per il capo 2 e per il capo 3 (lesioni, ritenendo sussistente l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen.). L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo la mancanza del requisito della presenza di più persone per il reato di oltraggio e l’assenza del nesso teleologico con le lesioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio. Ha richiamato il principio per cui l’oltraggio ex art. 341-bis cod. pen. richiede che l’offesa all’onore e al prestigio del pubblico ufficiale sia commessa in presenza di più persone, le quali devono essere estranee al compimento dell’atto d’ufficio, poiché solo così viene lesa la considerazione sociale della Pubblica Amministrazione (Sez. 6, n. 6604 del 18/01/2022, Pagliari, Rv. 282999 – 01; Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024, dep. 2025, Bertuccioli, Rv. 287506 – 01). La pluralità di persone è un elemento costitutivo della fattispecie, non una circostanza aggravante.
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva affermato che il teste aveva riferito della presenza di più persone (l’addetto alla centrale radio e il Vicecomandante), ma non aveva specificato se tali persone assistessero ai fatti e, soprattutto, se fossero ivi presenti per compiere il medesimo atto di ufficio a cui era intento il pubblico ufficiale offeso. Tale motivazione generica è insufficiente a integrare il requisito. La Corte ha rilevato che l’imputazione originaria non faceva riferimento alla presenza di più persone e che il Pubblico Ministero, in appello, aveva espressamente chiesto la rinnovazione dell’istruttoria proprio per accertare tale elemento, il che dimostra l’incertezza probatoria sul punto. Dalla deposizione del teste non emergeva con certezza nemmeno la presenza di un’altra persona, e la Corte territoriale aveva omesso di verificare se le persone fossero estranee all’atto d’ufficio.
La carenza di questo elemento essenziale comporta l’insussistenza del reato di oltraggio (capo 2). Di conseguenza, viene meno anche l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen. per le lesioni (capo 3), che richiede che il fatto sia commesso in occasione di un delitto contro un pubblico ufficiale; senza l’oltraggio, le lesioni divengono procedibili a querela e, non essendo stata proposta, l’azione penale non poteva essere esercitata.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione del requisito della pluralità di persone: il difensore deve eccepire l’insufficienza della motivazione quando il giudice, per integrare l’oltraggio, si limiti ad affermare la generica presenza di più persone, senza accertare che queste siano estranee all’atto di ufficio e non siano ivi presenti per ragioni di servizio; la mancanza di tale accertamento determina l’annullamento della condanna.
- Ripercussioni sul reato di lesioni e sull’aggravante: l’assenza dell’oltraggio fa venir meno l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 1, cod. pen. per le lesioni, che divengono perseguibili solo a querela; il difensore deve quindi verificare se la querela sia stata validamente proposta e, in difetto, eccepire l’improcedibilità dell’azione penale per il reato di lesioni, ottenendo l’annullamento senza rinvio.
- Necessità di una specifica contestazione: l’elemento della pluralità di persone, essendo costitutivo del reato di oltraggio, deve essere specificamente contestato nell’imputazione o, quanto meno, emergere dagli atti in modo inequivoco; se l’imputazione originaria è per un diverso reato (es. resistenza) e non menziona tale elemento, il giudice di appello che riqualifichi in oltraggio deve motivare compiutamente sulla sussistenza del requisito, anche mediante rinnovazione istruttoria se necessario.
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