Reati ostativi e attenuante di minore gravità: no alla sospensione dell’esecuzione (Cass. pen. n. 31918 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
I condannati per il delitto di violenza sessuale aggravata ex art. 609-ter cod. pen., anche quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., non possono beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione ex art. 656, comma 9, cod. proc. pen. Il riconoscimento dell’attenuante, pur se prevalente, incide solo sul quantum della pena e non sulla qualificazione del fatto, che rimane quello aggravato. È pertanto richiesto il preventivo periodo di osservazione scientifica della personalità ex art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen., senza che rilevi la pronuncia della Corte costituzionale n. 68 del 2026, limitata all’ipotesi “base” dei reati di cui agli artt. 609-bis e 609-quater cod. pen.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di sospensione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, relativo alla pena di un anno e tre mesi per il reato di violenza sessuale di minore gravità aggravato ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen. e commesso in danno di persona minorenne.
Il giudice dell’esecuzione riteneva ostativa la natura del reato, rientrante nell’elenco di cui all’art. 4-bis Ord. pen. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale. Ad avviso del ricorrente, la concessione dell’attenuante della minore gravità, con giudizio di prevalenza sull’aggravante, avrebbe dovuto comportare l’applicazione dell’esenzione “secca” di cui all’art. 4-bis Ord. pen., sul presupposto dell’assimilazione della fattispecie a quella non aggravata. Lamentava altresì il contrasto con i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 2025.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’orientamento costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità. La prima sezione penale ha ribadito che, per i condannati per il delitto di cui all’art. 609-ter cod. pen., pur in presenza dell’attenuante di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., è richiesta la sottoposizione all’osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno. Tale insegnamento discende dalla lettura logico-sistematica dell’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen., il cui tenore letterale circoscrive il trattamento più favorevole alla sola fattispecie di cui all’art. 609-bis cod. pen., nell’ipotesi di riconoscimento dell’attenuante e ove non risulti riconosciuta l’aggravante dell’art. 609-ter cod. pen.
La Corte ha precisato che la prevalenza dell’attenuante non è equiparabile all’esclusione dell’aggravante, richiamando la distinzione concettuale tra “reato aggravato” e reato per il quale l’aggravante è stata “applicata”, valorizzata dalle Sezioni unite n. 17 del 1991. Sul punto, è stato altresì richiamato l’insegnamento della Corte costituzionale nella sentenza n. 231 del 2021, secondo cui la concessione dell’attenuante è rilevante solo ai fini della determinazione della pena, non incidendo sulla scelta legislativa di ricollegare al delitto un trattamento più rigoroso in fase esecutiva.
Quanto al riferimento alla pronuncia della Corte costituzionale n. 203 del 2025, la Corte ne ha escluso ogni possibile parallelismo con la fattispecie in esame. Il Giudice delle leggi aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui precludeva la messa alla prova degli imputati minorenni, con riguardo alla peculiarità degli strumenti di giustizia minorile, non assimilabili agli istituti del diritto penitenziario.
Infine, la Corte ha esaminato la recente sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 2026, dichiarando che essa non incide sul caso oggetto di scrutinio. La pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. riguarda esclusivamente i condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen., nella sua ipotesi “base” priva di aggravanti, cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità. Il Giudice delle leggi non ha esteso il giudizio alla diversa ipotesi in cui ricorra una delle aggravanti di cui all’art. 609-ter cod. pen.
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