Esclusione per omessa allegazione dell’elenco prezzi unitari: no al soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 6692 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’elenco dei prezzi unitari richiesto dalla legge di gara a pena di esclusione costituisce componente essenziale dell’offerta economica e non un mero documento di riepilogo. La sua omissione determina l’incompletezza sostanziale dell’offerta e non è sanabile mediante il soccorso istruttorio, poiché l’art. 101, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 36/2023 esclude la possibilità di integrare o sanare elementi mancanti della documentazione dell’offerta economica. È irrilevante che il documento fosse stato compilato e sottoscritto digitalmente prima della scadenza del termine, rilevando solo la sua omessa allegazione al momento della presentazione della domanda. Le clausole di esclusione per incompletezza dell’offerta sono legittime perché coerenti con gli artt. 70, comma 4, e 91, comma 5, d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

Una società presenta offerta in una procedura aperta indetta dal Ministero dell’Interno per la fornitura di mangimi e foraggi destinati al mantenimento dei cavalli della Polizia di Stato. La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo e il contratto viene affidato alla società.

Il concorrente secondo classificato impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Lazio, deducendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non avere allegato all’offerta economica l’allegato contenente l’indicazione dei prezzi unitari, richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara. Il TAR accoglie il ricorso e annulla l’aggiudicazione, ritenendo che la stazione appaltante non potesse ricorrere al soccorso istruttorio per acquisire quel documento. La società aggiudicataria propone appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la decisione di primo grado. Il punto di partenza è la legge di gara: l’art. 14 del disciplinare qualifica l’elenco dei prezzi unitari come documento costituente elemento essenziale dell’offerta economica, disponendone l’inserimento a pena di esclusione. La clausola contiene due distinte previsioni, entrambe sanzionate con l’esclusione: la prima riguarda i documenti componenti l’offerta, la seconda gli elementi di contenuto. L’appellante si sofferma solo sulla seconda, ma ciò non esclude la portata precettiva della prima.

L’offerta economica è quindi configurata dalla legge di gara come documento unitario, composto sia dal modulo generato dal sistema sia dall’allegato contenente i prezzi unitari. Quest’ultimo non è un mero corredo analitico, perché i valori offerti per ciascun materiale devono rispettare il tetto unitario massimo fissato dal disciplinare: la loro indicazione serve alla valutazione di ammissibilità dell’offerta già in fase di partecipazione. Trattandosi di appalto a misura, l’elenco dei prezzi unitari entra a far parte della proposta negoziale del concorrente, la cui mancanza rende l’offerta indeterminata.

La Corte esclude che l’art. 101 d.lgs. n. 36/2023 consenta di integrare o sanare la documentazione dell’offerta economica: la norma ammette solo chiarimenti sui contenuti e la rettifica di errori materiali. Richiama la giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, e in particolare l’Adunanza Plenaria n. 6 del 2025, confermando che il soccorso istruttorio integrativo o sanante resta estraneo alla documentazione dell’offerta tecnica ed economica.

Non sono invocabili i principi del risultato e della fiducia né quello della tassatività delle clausole di esclusione. Quest’ultimo, secondo la linea già espressa da Cons. Stato, V, n. 7113 del 2024, attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione e non a quelli oggettivi concernenti l’offerta. Le previsioni del Codice richiamate, ossia gli artt. 70, comma 4, e 91, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, impongono di corredare le offerte dei documenti prescritti dalla legge di gara. Ne deriva la legittimità della clausola che sancisce l’esclusione per sostanziale incompletezza dell’offerta.

È irrilevante, infine, che il documento fosse stato compilato e sottoscritto digitalmente prima della scadenza del termine: rileva soltanto la sua omessa allegazione all’atto di presentazione della domanda. L’appello è respinto, con conferma dell’annullamento dell’aggiudicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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