Correzione errore materiale del decreto di liquidazione difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato (TAR Lazio n. 862 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve essere coerente con la liquidazione delle spese di lite effettuata nella sentenza che ha definito il giudizio. Ai sensi dell’art. 131 d.P.R. n. 115/2002, quando la parte soccombente non è ammessa al patrocinio, il provvedimento che pone a suo carico la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, il quale provvede a versare la somma al difensore. Ne consegue che l’importo liquidato nel decreto di pagamento e quello indicato nella sentenza devono necessariamente coincidere. L’errore che determina una divergenza tra i due importi costituisce errore materiale, emendabile con il procedimento di cui all’art. 86 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso avverso il diniego di iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. La sentenza aveva liquidato le spese di lite in favore della parte vittoriosa nella misura di euro 1.500,00, da versarsi alla Giustizia Amministrativa. Successivamente, il tribunale aveva emesso un decreto di liquidazione con cui determinava la somma dovuta al difensore del ricorrente in misura inferiore, pari a euro 1.000,00.
La Motivazione della Corte
Il collegio, esaminata l’istanza di correzione, ha ritenuto che la discrasia tra l’importo liquidato nella sentenza e quello indicato nel successivo decreto fosse effettivamente ascrivibile a un mero errore materiale. La motivazione si fonda sul disposto di cui all’art. 131 d.P.R. n. 115/2002, il quale prevede che, quando la parte soccombente non è ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa debba essere pagata allo Stato, che provvede poi a corrisponderla al difensore.
Il tribunale ha osservato che, proprio in ragione di tale meccanismo di anticipazione e rivalsa, l’importo liquidato nella sentenza (destinato a essere versato dallo Stato al difensore) e l’importo liquidato nel decreto (che determina il compenso del difensore) devono coincidere. L’aver liquidato una somma inferiore nel decreto rispetto a quella indicata nel dispositivo della sentenza di accoglimento del ricorso, ha costituito il presupposto per l’attivazione del rimedio correttivo.||DSML||>
Il collegio ha, quindi, accolto l’istanza, disponendo la correzione sia della parte motiva sia del dispositivo del decreto di liquidazione, sostituendo la somma di euro 1.000,00 con quella di euro 1.500,00, oltre accessori di legge. La decisione conferma che l’errore materiale è suscettibile di correzione quando la volontà del giudice è chiaramente desumibile da altri elementi del provvedimento, come nel caso di specie la liquidazione delle spese di lite operata nella sentenza di merito.
Nota della Redazione
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