Revocazione per omesso esame dei motivi d’appello: errore di fatto percettivo (Cons. Stato n. 6694 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia su uno o più motivi di appello integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106, comma 1, cod. proc. amm., quando dipende da una svista del giudice nella percezione materiale dell’atto processuale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, e non da un difetto di motivazione o da una scelta di assorbimento. L’errore deve essere decisivo, non vertersi su punto controverso già deciso e non richiedere argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. La revocazione è allora fondata in sede rescindente, con caducazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto proposto un unico motivo. Nel giudizio rescissorio il Consiglio di Stato riedita il sindacato sui motivi pretermessi e può respingere il ricorso nel merito, confermando l’esito sostanziale della decisione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lombardia il decreto con cui il Questore lo aveva ammonito ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 39/2009, per condotte moleste verso una collega di lavoro. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era stato respinto: i giudici di primo grado avevano ravvisato un compendio istruttorio idoneo a fondare l’ammonimento e una motivazione esaustiva del provvedimento.

La sentenza era stata confermata in appello dal Consiglio di Stato. L’interessato ha quindi proposto ricorso per revocazione, deducendo che il Collegio aveva esaminato solo il secondo motivo di gravame, trascurando gli altri tre, con conseguente errore di fatto nella percezione dell’atto di appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto i confini dell’errore di fatto revocatorio: serve una svista sulla percezione delle risultanze processuali, oggettivamente e immediatamente rilevabile; l’errore deve essere decisivo; non può cadere su un punto controverso già deciso; non deve richiedere indagini ermeneutiche; non può consistere in un vizio di assunzione o di valutazione del fatto.

Sul piano rescindente il Collegio accoglie il mezzo. Nella sentenza impugnata sono rinvenibili due passaggi in cui si fa riferimento a un unico articolato motivo di appello, mentre dall’esame della motivazione emerge che è stato scrutinto solo il secondo profilo di censura. I motivi primo, terzo e quarto — relativi alle garanzie partecipative, al difetto motivazionale e all’inutilizzabilità della certificazione medica — risultano del tutto pretermessi, senza alcun passaggio ellittico o obiter dictum che ne indichi una delibazione sommaria. La svista percettiva è dunque causalmente riconducibile alla mancata percezione dell’esistenza e del contenuto di atti processuali, e non a un difetto di motivazione.

Passando al giudizio rescissorio, il Consiglio riesamina i motivi pretermessi e li ritiene infondati. Quanto al primo, il provvedimento di ammonimento ha natura preventiva e cautelare: non richiede la prova piena dei fatti, ma un quadro indiziario da cui desumere, con adeguata attendibilità, un comportamento reiterato molesto o minaccioso idoneo a cagionare un perdurante stato di ansia e paura nella vittima. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti, di manifesta irragionevolezza o sproporzione. Le garanzie partecipative risultano rispettate: comunicazione dell’avvio del procedimento, accesso agli atti, presentazione di memorie e audizione di alcuni testimoni indicati.

Il terzo motivo è parimenti respinto: le memorie difensive sono state valutate e la presentazione di contributi partecipativi non impone alla pubblica amministrazione una specifica contestazione degli apporti non condivisi, essendo sufficiente la motivazione complessivamente resa. Quanto al quarto motivo, il Collegio esclude che lo stato d’ansia sia stato desunto dal solo episodio del veicolo danneggiato. La certificazione medica, pur successiva all’ammonimento, è idonea a documentare il disagio psichico, non essendo necessaria, per l’ammonimento, la prova del reato né una certificazione sanitaria.

Il ricorso è pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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