Patrocinio a spese dello Stato e accoglimento cautelare non provano il fumus (Cass. civ. Sez. II n. 4198 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che accoglie l’istanza cautelare incentrandosi sulla prevalenza del periculum in mora non contiene una valutazione di fumus boni iuris e non è quindi idoneo a escludere che la domanda introduttiva del giudizio sia manifestamente infondata ai fini del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La valutazione del giudice di merito che riconosce l’autonomia strutturale e funzionale del procedimento cautelare rispetto alla causa di merito non è censurabile in sede di legittimità. Il controllo sul diniego o sulla revoca del beneficio, ai sensi dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, va condotto con riferimento alla domanda di merito e non all’esito della fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio dinanzi al TAR per la Puglia, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui lo sportello unico per l’immigrazione aveva rifiutato la domanda di emersione da lavoro irregolare e il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il beneficio era stato negato sul rilievo della manifesta infondatezza del ricorso principale.
Nella fase cautelare il TAR aveva rigettato l’istanza; il Consiglio di Stato aveva poi accolto il reclamo, riconoscendo prevalente l’interesse dell’appellante e demandando ogni ulteriore valutazione al merito. Investito dell’opposizione al diniego, il Tribunale di Lecce l’aveva rigettata richiamando l’art. 136 d.P.R. n. 115/2002. La parte privata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il collegio rigetta i due motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Il primo denunciava la violazione degli artt. 136, comma 2, e 170 d.P.R. n. 115/2002, per non avere il Tribunale verificato i criteri di legge e per non avere valorizzato l’accoglimento dell’appello cautelare; il secondo lamentava, ai sensi dell’art. 111 Cost., una motivazione inesistente o meramente apparente.
La Corte muove dall’argomento centrale del ricorrente, che fa leva sull’accoglimento dell’istanza cautelare da parte del Consiglio di Stato. Il Tribunale aveva letto quella pronuncia come non incidente sul fumus boni iuris, avendo lo stesso giudice demandato la valutazione delle questioni alla sede di merito. Al di là della formulazione non del tutto limpida, il collegio ritiene che il Tribunale abbia inteso dire che l’accoglimento cautelare, nel caso concreto, era focalizzato sulla sussistenza di un periculum in mora prevalente su ogni altra considerazione.
Tale lettura poggia sul riconoscimento dell’autonomia strutturale e funzionale del procedimento cautelare rispetto alla causa di merito. È quest’ultima, e non l’esito della fase cautelare, a costituire l’oggetto del giudizio di manifesta infondatezza che ha condotto al diniego del beneficio. La valutazione così espressa non si espone a censure in sede di legittimità.
Il collegio aggiunge una controprova di ordine processuale: il primo grado del giudizio di merito si è concluso con esito negativo per il ricorrente, all’esito di una cognizione che conferma le pregresse valutazioni di manifesta infondatezza della domanda introduttiva per la quale era stata chiesta l’ammissione al beneficio. La decisione resa in camera di consiglio non integra, poi, una fase autonoma di riesame della proposta di definizione, non essendo il proponente in situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., e il ricorso è rigettato con condanna alle spese e alle ulteriori somme di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.