Prescrizione presuntiva del professionista e verifica dell’accordo scritto (Cass. civ. Sez. II n. 15566 del 04.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 cod. civ., l’applicabilità dell’istituto al credito del professionista dipende esclusivamente dalla natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale e non dalle caratteristiche concrete dell’incarico. Non spetta al giudice di merito accertare se, in relazione all’oggetto dell’incarico, alla sua complessità, alla durata o all’entità del compenso, il pagamento sia avvenuto o meno senza dilazione e senza rilascio di quietanza. L’unico elemento idoneo a escludere la prescrizione presuntiva è la sussistenza di un accordo scritto di conferimento dell’incarico, che, in quanto tale, è incompatibile con la presunzione legale di avvenuto pagamento. L’elencazione degli artt. 2954 e ss. cod. civ. è tassativa e i rapporti in essa indicati non possono essere distinti in base alle loro caratteristiche concrete.

Il Fatto

Un professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi maturati per la progettazione e la direzione dei lavori di un centro polisportivo polivalente. Il committente si era opposto deducendo esclusivamente la prescrizione presuntiva triennale, sul rilievo che l’opera era stata terminata oltre tre anni prima.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ed escluso l’applicabilità della prescrizione presuntiva. La Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione, ritenendo che il giudice debba valutare in concreto se l’incarico rientri tra quelli per i quali si presume il pagamento senza dilazione, con esclusione in ragione della complessità e della durata delle prestazioni e dell’entità del compenso. Il successore del committente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e individua il nodo giuridico nella corretta delimitazione del perimetro applicativo della prescrizione presuntiva. L’istituto è una presunzione legale iuris tantum di avvenuto pagamento, con prova contraria nei limiti degli artt. 2959 e 2960 cod. civ., e mantiene la propria vitalità rispetto ai rapporti improntati a rapidità e informalità.

Il Collegio richiama Sezioni Unite n. 25442 del 2023, che ha ribadito la perdurante attualità dell’istituto anche a fronte della diffusione degli strumenti di tracciabilità delle operazioni economiche. Richiama altresì Sezioni Unite n. 13144 del 2015, secondo cui la prescrizione triennale trova giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale, dal quale derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire in tempi brevi e senza rilascio di quietanza scritta.

Proprio da tale giustificazione la Corte trae la conseguenza opposta a quella seguita dalla sentenza impugnata: se è il legislatore ad aver individuato le ipotesi di applicazione della prescrizione presuntiva, non spetta al giudice di merito accertare in concreto se l’incarico rientri tra quelli in cui il pagamento avviene senza dilazione. Al giudicante spetta esclusivamente verificare se si sia o meno in presenza di un incarico di prestazione d’opera professionale.

La Corte esclude che Cass. n. 3886 del 1985, richiamata dalla sentenza impugnata, abbia enunciato il principio del controllo in concreto. Rileva invece, sul fondamento di Cass. n. 10379 del 2018, che l’art. 2956 n. 2 cod. civ. non esclude affatto che la prestazione sia complessa e continuativa. Il carattere tassativo dell’elencazione degli artt. 2954 e ss. cod. civ. impedisce di distinguere i rapporti in base alle loro caratteristiche concrete, pena l’incertezza della disciplina applicabile.

Quanto all’accordo scritto, la Corte conferma l’orientamento consolidato secondo cui la prescrizione presuntiva non opera quando l’incarico sia conferito per iscritto, unico elemento ostativo all’applicazione dell’istituto. Nel caso di specie la Corte d’appello aveva escluso l’esistenza di un accordo scritto: il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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