Somministrazione energia: presunzione del contatore e onere probatorio (Cass. civ. Sez. III n. 7898 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la misurazione è assistita da una presunzione semplice di veridicità. Superata la presunzione con la sola contestazione del somministrato, grava comunque sul somministrante l’onere di provare l’adempimento e quindi il regolare funzionamento dello strumento. La CTU sul contatore non è l’unico mezzo di prova: il giudice di merito può valutare l’intero compendio probatorio, con libero convincimento, senza che l’omessa disponibilità del contatore asportato degradi le altre fonti. Il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non può risolversi in una diversa ricostruzione dei fatti.

Il Fatto

Una società titolare di un complesso alberghiero termale agiva in giudizio per l’accertamento negativo del corrispettivo richiestole per la somministrazione di energia elettrica ad uso cantiere. La fattura di conguaglio contestata, emessa in occasione della sostituzione del contatore, ammontava a un importo che la società attrice riteneva esorbitante.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo provati i consumi effettivi tramite documenti, testimonianze e presunzioni. La Corte d’appello accoglieva parzialmente il gravame, rideterminando il credito vantato dalla società distributrice e ponendo a carico di quest’ultima metà delle spese di entrambi i gradi. Avverso tale sentenza la distributrice proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva la società alberghiera con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ricostruisce il filone giurisprudenziale sulla somministrazione di energia elettrica. Richiamando la pronuncia del 2016, ribadisce che la rilevazione tramite contatore integra una presunzione semplice di veridicità, non una vera inversione dell’onere probatorio: il somministrante deve provare di aver adempiuto, mentre la controparte può superare la presunzione con la contestazione in sé, senza necessità di prove contrarie.

Su questa base il Collegio esamina il motivo con cui la ricorrente imputava alla Corte territoriale di aver subordinato l’accoglimento della pretesa alla messa a disposizione del contatore per la CTU. La censura è respinta: il giudice d’appello non ha affatto imposto la consulenza tecnica come unico mezzo, ma ha compiuto una ricostruzione globale del compendio probatorio, esprimendo il libero convincimento che il somministrante non avesse raggiunto la prova del proprio onere.

Il secondo motivo, che denunciava omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile: lungi dall’individuare un fatto decisivo non esaminato, esso oppone una ricostruzione fattuale diversa da quella del merito, qualificata come “errato esame”.

Il terzo motivo, relativo alla pronuncia sulle spese di lite, è parimenti inammissibile per la sua genericità espositiva. La Corte osserva che la ricorrente, soccombente al pari dell’altra appellata, non trarrebbe comunque vantaggio da una nuova regolazione. Entrambi i ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese tra le ricorrenti e condanna solidale alla rifusione in favore della controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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