Omessa distrazione delle spese: il rimedio è la correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 12382 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione è in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. A seguito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, il procedimento si svolge nella forma camerale di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ.

Il Fatto

Con una precedente sentenza questa Corte aveva rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la decisione della Commissione tributaria regionale e aveva condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di lite in favore della società contribuente, liquidandole in compensi, spese forfettarie ed esborsi.

Con istanza la società ha evidenziato un errore materiale nella sentenza, consistente nell’omessa distrazione delle spese in favore dei propri difensori, e ne ha chiesto la correzione. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene al rimedio esperibile quando il giudice ometta di pronunciare sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore. La Corte richiama il principio già enunciato dalle Sezioni Unite n. 16037/2010, confermato da Cass. n. 12962/2012, secondo cui, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, il rimedio è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e non dagli ordinari mezzi di impugnazione.

La ragione è che la richiesta di distrazione non può qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre a essere coerente con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., assicura il migliore rispetto della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità al difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche alle pronunce della Cassazione.

La Corte rileva poi che, all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non trova più applicazione il procedimento della precedente formulazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: si applica la forma camerale dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., con decreto di fissazione comunicato a entrambe le parti.

Nel merito, i difensori della società avevano concluso, sia nel controricorso sia nella memoria, chiedendo la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari. La sentenza da correggere manca della statuizione sulla distrazione, pur essendo stata domandata nel corso del giudizio di legittimità. La Corte provvede pertanto con ordinanza nel senso richiesto.

Quanto alle spese del procedimento di correzione, nessun provvedimento è adottato, in ragione della speciale natura del procedimento, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una soccombente, e comunque non essendosi l’intimata opposta, secondo Cass. n. 12184/2020, Cass. n. 14/2016 e Cass. n. 21213/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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