Omessa valutazione della c.t.u. e vizio di cui all’art. 360 n. 5 (Cass. civ. Sez. V n. 32094 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato esame della consulenza tecnica d’ufficio disposta ed espletata in appello integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., purché la consulenza costituisca il dato istruttorio da cui è tratto il fatto storico rilevante e controverso. La c.t.u. non è, di per sé, il fatto storico, ma l’elemento dal quale il fatto storico può essere desunto quanto all’accertamento compiuto dal consulente. Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale che lo comprova, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività.
Il Fatto
Il contribuente impugna un avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro, con cui l’Ufficio ha rideterminato il valore di alcuni terreni dichiarato in un atto di divisione notarile. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in riforma, accoglie l’appello dell’Agenzia delle entrate e conferma l’atto impositivo.
Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi. Il primo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo: la Corte territoriale non avrebbe considerato la c.t.u. disposta in appello, che aveva stimato il valore venale dei terreni in misura inferiore a quella accertata dall’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina il primo motivo e lo ritiene fondato. Dagli atti di causa, ritualmente riprodotti e allegati, emerge che la sentenza impugnata, nel confermare l’atto impositivo, non fa alcun cenno alla consulenza tecnica d’ufficio disposta ed espletata in appello: la consulenza risulta così implicitamente e immotivatamente disattesa.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, cui intende dare continuità: il mancato esame della c.t.u. integra un vizio della sentenza deducibile in cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quando si risolve nella pretermissione di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (Cass. nn. 18598 e 12387 del 2020; nn. 13770 e 13399 del 2018). Nel caso, il fatto è costituito dal valore di mercato dei terreni in rapporto alla loro destinazione non edificabile e all’assoggettamento a misure di salvaguardia.
La Corte ricostruisce la portata della norma nella formulazione introdotta dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis. Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione e abbia carattere decisivo. Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato testuale o extratestuale della sua esistenza, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività.
Su questo punto il Collegio precisa, richiamando Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 e Cass. n. 18328/2019, che la consulenza tecnica d’ufficio non può essere ricondotta, di per sé, alla nozione di fatto storico: questo è elemento della fattispecie sostanziale, accadimento esterno alla dinamica del processo. La c.t.u. è un atto processuale, che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti (consulenza deducente) o assurge a fonte di prova dell’accertamento (consulenza percipiente).
Ne deriva che la c.t.u. costituisce l’elemento istruttorio, cioè il dato dal quale è possibile trarre il fatto storico rilevato o accertato dal consulente, il cui esame il giudice del merito abbia omesso e che la parte è tenuta a indicare sufficientemente. Nel caso in esame il ricorrente ha formulato una censura coerente con tale paradigma, indicando il fatto storico decisivo pretermesso nel valore dei beni, inferiore a quello stimato dall’Ufficio, in ragione della destinazione agricola dei terreni per effetto delle misure di salvaguardia rispetto ai terreni edificabili presi a riferimento dall’Agenzia.
Il ricorso è dunque accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui è demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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