Omessa distrazione delle spese emendabile con la correzione di errore materiale (Cass. civ. Sez. II n. 16649 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa adozione, nel dispositivo, del provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario integra un errore materiale emendabile con la procedura di correzione di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. La richiesta di distrazione, se avanzata dalla parte nel ricorso, rende il provvedimento di condanna affetto da una difformità tra il contenuto della domanda e quello della decisione, correggibile senza incidere sul giudizio di merito. Il rimedio opera anche quando il giudice di legittimità abbia liquidato le spese in favore dell’assistito anziché del difensore antistatario, con annotazione della correzione sull’originale del provvedimento.

Il Fatto

Il difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, aveva chiesto alla Corte di cassazione il pagamento diretto delle spese del giudizio di legittimità. La Corte, con una precedente ordinanza n. 18847/2018 pubblicata il 21.2.2018, aveva invece condannato l’amministrazione intimata alle spese liquidandole in favore dell’assistito, senza disporne la distrazione.

Il difensore ha quindi depositato istanza di correzione di errore materiale, sostenendo che la richiesta di distrazione era stata formulata nel ricorso e che il provvedimento non vi aveva dato seguito. La questione arriva così davanti alla stessa Corte, investita del giudizio di correzione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio già consolidato secondo cui l’omessa adozione del provvedimento di distrazione delle spese è emendabile con la procedura di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 16037 del 2010.

Il collegio verifica in concreto se il provvedimento sia effettivamente affetto da un errore materiale. La risposta è positiva, poiché la richiesta di distrazione era stata avanzata nel ricorso per cassazione proposto avverso il decreto n. 1630/2016, emesso dalla Corte d’appello di Perugia ex L. 89/2001.

Ne deriva che il difetto riscontrato nel dispositivo non attiene alla valutazione del merito, ma alla mera divergenza tra quanto domandato dalla parte e quanto formalizzato nel provvedimento. La correzione si limita ad allineare il dispositivo alla domanda già presente agli atti.

La Corte dispone pertanto la correzione dell’ordinanza n. 18847/2018, aggiungendo nel dispositivo, dopo la condanna alle spese di legittimità, le parole “con distrazione in favore dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate”. Il testo da inserire è collocato dopo la frase “condanna il Ministero alle spese di legittimità di euro 900, oltre accessori” e prima della formula di chiusura del provvedimento.

Il collegio ordina infine che la presente ordinanza sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza, secondo la sequenza procedimentale prevista dall’art. 391-bis cod. proc. civ. La decisione è assunta in camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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