Convalida trattenimento Cpr: motivazione per crocetta e insufficiente (Cass. civ. Sez. I n. 16645 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
E’ affetta da motivazione apparente, e come tale nulla ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l’ordinanza con cui il giudice di pace convalidi il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri apponendo una crocetta su un modulo prestampato e una formula di stile, senza confrontarsi con i motivi di opposizione. Il minimo costituzionale di motivazione richiede che l’atto contenga gli elementi necessari e sufficienti affinche’ il destinatario, con la normale diligenza, possa individuare il nucleo della decisione. Il mero richiamo ai presupposti di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998 non assolve l’onere motivazionale, soprattutto in una materia che involge l’accertamento dei presupposti legali del trattenimento. Il difetto di motivazione e’ rilevabile d’ufficio e determina la cassazione del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero entrato in Italia attraversando la frontiera senza sottoporsi ai controlli, era destinatario di un decreto di espulsione emesso dal prefetto ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, con contestuale accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Poiche’ il rimpatrio non era eseguibile immediatamente e risultavano necessari accertamenti supplementari sull’identita’ o sulla nazionalita’, il questore disponeva il trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri, ritenendo impraticabili misure meno coercitive e sussistente un concreto rischio di fuga.
Il giudice di pace convalidava il trattenimento. Il difensore aveva depositato via pec, prima dell’udienza, documentazione attestante il possesso di un passaporto in corso di validita’, la disponibilita’ di un alloggio e una promessa di assunzione, opponendosi alla convalida. Il ricorrente impugna il provvedimento in Cassazione con due motivi: nullita’ per violazione dell’art. 135 cod. proc. civ., degli artt. 13 e 111 Cost. e dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, per motivazione inesistente o apparente, e omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo e’ fondato e assorbe il secondo, di cui costituisce sviluppo logico. La Corte rileva che il giudice di pace ha convalidato il trattenimento mediante una crocetta apposta su modulo prestampato in corrispondenza della frase relativa alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998, aggiungendo a mano poche parole sulla fondatezza formale e sostanziale del provvedimento della questura, in ragione dell’assenza di documenti.
Tale motivazione e’ del tutto insufficiente a soddisfare il minimo costituzionale e si risolve in una formula di stile che non si confronta con i motivi di opposizione. Il giudice di merito non ha considerato che nel fascicolo erano presenti i documenti trasmessi dal difensore prima dell’udienza, attestanti passaporto valido, alloggio e promessa di assunzione: elementi che incidevano direttamente sui presupposti del trattenimento e sul rischio di fuga.
La Corte sottolinea che la materia del contendere riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. In questo ambito l’atto deve contenere gli elementi necessari e sufficienti per consentire al destinatario di individuare, con la normale diligenza, il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata. Non basta il richiamo apodittico alle norme di riferimento.
Accolto il ricorso, il provvedimento impugnato e’ cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di efficacia del trattenimento convalidato. Quanto alle spese, la Corte ricorda che, in caso di vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese del difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, con istanza al giudice del procedimento; nei giudizi di cassazione, ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, provvede il giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato o, in ipotesi di cassazione senza rinvio, il giudice della sentenza impugnata. La condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio, prevista dall’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, non puo’ riferirsi alla soccombenza di un’Amministrazione statale. Le spese del giudizio di merito e di legittimita’ vanno pertanto liquidate dal giudice di pace.
Nota della Redazione
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