Accertamento induttivo e agenda di terzi rileva solo con altri indizi (Cass. civ. Sez. V n. 13091 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo, la contabilità parallela costituita da appunti e annotazioni dell’imprenditore integra un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, restando a carico del contribuente la prova contraria. Tuttavia, quando il documento provenga da un soggetto diverso dal contribuente, la sua rilevanza presuntiva non può essere apprezzata ex se, ma solo unitamente ad ulteriori elementi, anche indiziari. L’apprezzamento del giudice di merito che, dopo aver esaminato tali risultanze, le valuti negativamente, costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento per Irpef ed Irap relativo agli anni 1998, 1999 e 2000, fondato sull’acquisto di legname in evasione d’imposta. Il recupero a tassazione si basava, tra l’altro, sulle annotazioni contenute in un’agenda attribuita a una ditta fornitrice, dalla quale si assumeva la quantità di merce trasportata per ogni bilico e la conseguente materia imponibile sottratta a imposizione.

La CTP di Sassari rigettava il ricorso del contribuente; la CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari, accoglieva invece l’appello. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2727 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza che reputa legittimo l’accertamento induttivo fondato sul rinvenimento di una contabilità parallela, richiamando Cass. Sez. V n. 29543 del 16.11.2018 e Cass. Sez. V n. 19598 del 20.12.2003. Nella nozione di scritture contabili rientrano infatti tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, con onere di prova contraria a carico del contribuente, come affermato da Cass. Sez. V n. 27622 del 30.10.2018 e Cass. Sez. V n. 12680 del 23.05.2018.

Il Collegio opera però una precisazione decisiva. L’agenda rinvenuta non costituisce appunto personale del contribuente, ma proviene da un terzo. La sua rilevanza presuntiva non poteva dunque essere valutata ex se, bensì in forza di ulteriori elementi, anche di natura indiziaria.

Proprio a tale complessivo apprezzamento ha proceduto la CTR, svolgendo un adeguato esame in fatto. La sentenza impugnata rileva, tra l’altro, che l’agenda non riporta l’anno di riferimento, non reca la firma del contribuente ed è di ignota provenienza; che non è dimostrato il collegamento tra le registrazioni e le date dei viaggi; che non risulta provata la quantità di legname caricata su ciascun bilico, né la piena capacità di carico degli stessi; che i numeri di targa non corrispondono alla proprietà dei semirimorchi attribuiti al contribuente.

Il giudice di appello ha quindi preso in esame le circostanze di fatto dedotte a contestazione dello specifico elemento indiziario e le ha valutate negativamente. Ne deriva che tale apprezzamento in fatto non è sindacabile in sede di legittimità: sotto questo profilo il motivo è inammissibile, perché si pone al di sotto della soglia di ammissibilità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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