Omessa distrazione delle spese: correggibile l’errore materiale (Cass. civ. Sez. I n. 18281 del 03.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario integra un errore materiale, correggibile d’ufficio con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. L’errore determinato da una svista di carattere materiale si distingue dall’errore di fatto cd. revocatorio, che consiste nell’erronea percezione degli atti di causa ed è emendabile solo con la revocazione. Il difensore antistatario, destinatario del diritto alla distrazione, è legittimato a proporre in proprio l’istanza di correzione. Il giudice provvede ex officio, anche quando l’iniziativa risulti avviata dalla cancelleria, e non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento.

Il Fatto

Un avvocato, procuratore costituito di parte resistente in un giudizio definito con ordinanza n. 29965/2023, presentava istanza di correzione dell’errore materiale contenuto in quel provvedimento. Il ricorso della società era stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese liquidate in euro 6.200,00. Nel dispositivo dell’ordinanza era stata però omessa la formula “con attribuzione al procuratore antistatario”, benché richiesta nelle conclusioni del controricorso.

Su segnalazione del difensore veniva avviato il procedimento di correzione d’ufficio. La questione arrivava così davanti alla Prima Sezione civile, chiamata a stabilire se la mancata distrazione dei compensi costituisca errore materiale correggibile o richieda altro rimedio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra le due species di errore. L’errore di fatto revocatorio consiste nell’erronea percezione degli atti di causa, come la supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure la supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita. Esso è emendabile solo attraverso la revocazione.

Diversa è l’ipotesi della svista di carattere materiale, che rende esperibile il rimedio della correzione di errore materiale. A questa seconda categoria la Corte riconduce l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario.

Il principio si fonda su un noto arresto della stessa Corte (Cass. 24.07.2012, n. 12962), richiamato a sostegno della qualificazione, e sull’orientamento delle Sezioni Unite n. 16037/2010, che hanno ritenuto esperibile il rimedio della correzione nel caso di omessa statuizione sulla distrazione, riconoscendo al difensore antistatario la legittimazione a proporre in proprio l’istanza.

Su questa base il Collegio accoglie la richiesta, provvedendo ex officio: la mancanza dell’attribuzione dei compensi in favore dell’avvocato intestatario concretizza l’errore materiale. Né rileva la provenienza dell’iniziativa, poiché l’avvio del procedimento è stato conseguentemente disposto d’ufficio.

Quanto alle spese, la Corte non provvede, richiamando Cass. n. 12184 del 2020. Dispone infine che la correzione sia annotata a cura della Cancelleria sull’originale dell’ordinanza oggetto dell’emenda. Il dispositivo precisa che, laddove nell’ordinanza n. 29965/2023 era scritto “condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6200,00”, deve leggersi “condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6200,00 con attribuzione all’avvocato antistatario Gaetano Bruno”.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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