Mansioni superiori DSGA e prescrizione in costanza di rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 28919 del 02.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di indennità di funzioni superiori spettante all’assistente amministrativo incaricato delle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DGSA), i commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 costituiscono disposizione speciale che deroga alla riserva in favore della contrattazione collettiva dettata dagli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001. Per i periodi successivi al 1.1.2013 l’indennità va quantificata nella differenza tra il trattamento del DSGA al livello iniziale e l’intero trattamento goduto dall’assistente incaricato, e dunque si riduce progressivamente fino ad azzerarsi in ragione dell’anzianità maturata, senza contrasto con l’art. 36 Cost. Nel pubblico impiego, anche in presenza di incarichi temporanei di mansioni superiori innestati su un rapporto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto.

Il Fatto

Alcuni assistenti amministrativi in servizio presso l’amministrazione scolastica avevano agito per il pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di indennità di funzioni superiori, per aver svolto le mansioni di DGSA in forza di incarichi conferiti ai sensi dell’art. 69 del CCNL Scuola 94/97, richiamato dall’art. 146 del CCNL del 29.11.2007, oltre che delle somme relative alla seconda posizione economica.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva respinto la pretesa all’indennità di funzioni superiori per i periodi successivi al 1.1.2013, ritenendo corretto il calcolo operato dall’amministrazione secondo i commi 44 e 45 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, e aveva accolto la pretesa relativa alla seconda posizione economica, ma nei soli limiti della prescrizione quinquennale. Le originarie istanti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo le ricorrenti censuravano la statuizione di rigetto delle differenze retributive, sostenendo che l’indennità andasse computata secondo la disciplina contrattuale e prospettando il contrasto della norma sopravvenuta con il principio di proporzionalità della retribuzione di cui all’art. 36 Cost.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il proprio orientamento (Cass. n. 15198/2024): la legge n. 228/2012 ha introdotto una disposizione speciale rispetto alla disciplina generale del d.lgs. n. 165/2001, derogando alla riserva in favore della contrattazione collettiva in materia di trattamento retributivo. I contratti collettivi della scuola avevano quantificato l’indennità in misura pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento; la norma sopravvenuta, lasciando immutato il minuendo, ha modificato il sottraendo, valorizzando l’intero trattamento goduto dall’assistente incaricato.

Ne deriva che, in un sistema che valorizza l’anzianità di servizio secondo fasce progressive, l’indennità differenziale si riduce progressivamente e può azzerarsi quando la sostituzione sia affidata a un assistente con oltre 21 anni di anzianità. La Corte ha richiamato la Corte cost. n. 108/2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione solo nella parte relativa agli incarichi stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, e la Corte cost. n. 71/2021, che ha escluso il contrasto con l’art. 36 Cost. di una retribuzione aggiuntiva decrescente fino all’azzeramento.

La Corte ha quindi precisato che ai fini della quantificazione occorre tener conto dell’intero trattamento goduto dall’assistente, inclusa la posizione economica acquisita ai sensi dell’art. 2 del CCNL 25 luglio 2008, e che l’indennità va corrisposta in aggiunta al trattamento complessivo, salvo che l’operazione aritmetica dia esito negativo. La Corte territoriale non si è discostata da tali principi.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che nel pubblico impiego la prescrizione decorre in costanza di rapporto (Cass. Sez. Un. n. 36197/2023), tanto più in presenza di rapporti a tempo indeterminato sui quali si innestano incarichi temporanei di mansioni superiori. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

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