Omessa distrazione delle spese: correzione dell’errore materiale anche in Cassazione (Cass. civ. Sez. I n. 28105 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile non è costituito dagli ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non integra una domanda autonoma. Il mezzo corretto è il procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., in linea con l’art. 93, comma 2, c.p.c. Tale rimedio è applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., e consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, assicurando al difensore distrattario un titolo esecutivo con maggiore rapidità.
Il Fatto
Una società ricorrente ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione, con la quale erano state liquidate le spese di giudizio. Il difensore della parte aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore, ma la Corte, per mera svista, le aveva liquidate direttamente alla società assistita, omettendo di disporre la distrazione richiesta.
La questione approda così davanti alla Corte, investita dello specifico rimedio della correzione dell’errore materiale, per rimediare all’omessa statuizione sulla richiesta del difensore.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è ritenuto fondato. La Corte affronta anzitutto il problema del rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese. In assenza di un’espressa indicazione legislativa, si esclude che possano trovare applicazione gli ordinari mezzi di impugnazione: la richiesta di distrazione, infatti, non può qualificarsi alla stregua di una domanda autonoma, con la conseguenza che non è ipotizzabile un’autonoma impugnazione sul punto.
Il rimedio corretto è individuato nel procedimento di correzione dell’errore materiale disciplinato dagli artt. 287 e 288 c.p.c. Questa soluzione, oltre ad armonizzarsi con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. — che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese —, presenta due ulteriori vantaggi.
Da un lato, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Dall’altro, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, evitando i tempi e i costi di un ulteriore giudizio di impugnazione.
La Corte chiarisce inoltre che tale rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della stessa Corte di cassazione, richiamando a sostegno della soluzione Cass. n. 5082/2024 e Cass. n. 12437/2017.
Nel caso concreto, il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese, ma la Corte, nel provvedere sulle spese in favore della parte assistita, per mera svista le aveva liquidate direttamente alla società, omettendo di disporre la distrazione richiesta. Si tratta, dunque, di un errore emendabile con il rimedio invocato, e la correzione va disposta nei termini del dispositivo.
Nota della Redazione
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