Omessa distrazione delle spese: il rimedio è la correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. III n. 33258 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore che si sia dichiarato antistatario, il rimedio esperibile non è costituito dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, bensì dal procedimento di correzione dell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Tale procedimento, oltre a essere coerente con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità al difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Esso è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Il Fatto
Un difensore, procuratore speciale antistatario di un controricorrente, ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Con quel provvedimento la Corte, decidendo sulle spese del giudizio di legittimità, le aveva liquidate in favore della parte assistita, omettendo nel dispositivo di disporne la distrazione a favore del difensore, che ne aveva fatto richiesta nel controricorso dichiarandosi antistatario.
La questione centrale attiene al rimedio utilizzabile quando il giudice di legittimità ometta di pronunciare sull’istanza di distrazione delle spese, non essendo pacifico se debba ricorrersi ai mezzi di impugnazione ovvero allo strumento della correzione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della richiesta di distrazione delle spese. Essa non può essere considerata alla stregua di domanda autonoma: da ciò deriva che gli ordinari mezzi di impugnazione non costituiscono il rimedio esperibile avverso l’omessa pronuncia sul punto.
Il percorso argomentativo individua nel procedimento di correzione dell’errore materiale, disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., lo strumento corretto. La soluzione è coerente con l’art. 93, comma 2, cod. proc. civ., che allo stesso procedimento si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese.
Il collegio valorizza, inoltre, ragioni di sistema: la correzione consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità al difensore distrattario lo scopo di conseguire un titolo esecutivo. Sul piano dell’ambito applicativo, il rimedio è esperibile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, come già affermato dai precedenti Cass. n. 12437 del 2017 e Cass. n. 5082 del 2024, richiamati dal collegio.
Nel caso concreto, il difensore aveva richiesto la distrazione nel controricorso, ma la Corte, provvedendo sulle spese, per mera svista le aveva liquidate alla parte assistita senza disporre la distrazione. Il ricorso è quindi fondato e la Corte dispone la correzione, con l’inserimento nel dispositivo dell’ordinanza impugnata del periodo con cui le spese liquidate al controricorrente sono distratte in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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