Arricchimento senza causa in via surrogatoria non equivale a domanda diretta (Cass. civ. Sez. II n. 21197 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione di una domanda di ingiustificato arricchimento nei confronti dell’ente pubblico in via surrogatoria, ai sensi dell’art. 2900 c.c., non contempla in via implicita anche la domanda diretta ai sensi dell’art. 2041 c.c., poiché le situazioni sostanziali dedotte in giudizio sono affatto diverse: nel primo caso l’attore agisce come sostituto processuale del proprio debitore, facendo valere nomine proprio un diritto altrui a fini conservativi; nel secondo agisce a tutela di un diritto proprio. Ne deriva che la proposizione della domanda diretta per la prima volta nelle note conclusionali è inammissibile per intervenute preclusioni processuali. La ricognizione di debito, a norma dell’art. 1988 c.c., non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, sicché ogni suo effetto vincolante viene meno ove sia giudizialmente provato che il rapporto non è mai sorto o è invalido.

Il Fatto

Una società di costruzioni agisce in giudizio nei confronti dell’azienda territoriale per l’edilizia residenziale della provincia di Frosinone e di alcuni funzionari, chiedendo il pagamento di oltre quattrocentomila euro per lavori eseguiti a partire dal 2012 in favore dell’ente, sulla base di determinazioni a firma del direttore generale e di altri dipendenti. La domanda è proposta in via principale per responsabilità contrattuale e, in via subordinata, per ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c., oltre che per responsabilità diretta dei funzionari.

Il tribunale rigetta tutte le domande e la Corte di appello di Roma conferma la decisione. La sentenza di appello rileva, tra l’altro, la nullità del contratto di appalto per difetto della forma scritta ad substantiam, l’inapplicabilità dell’art. 191, comma 4, TUEL all’azienda e l’inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. perché proposta solo in sede di note conclusive. La società ricorre in cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte dà atto della nullità della notifica del ricorso a una parte intimata, eseguita presso il difensore domiciliatario di primo grado anziché personalmente alla parte rimasta contumace in appello. Rileva tuttavia che, essendo la decisione nel senso del rigetto, non occorre disporre la rinnovazione della notifica, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo, richiamando Cass. Sez. un. n. 10817 del 2008 e Cass. n. 19175 del 2023.

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte accede direttamente agli atti di primo grado e conferma la valutazione dei giudici di merito: nell’atto introduttivo la società aveva proposto la domanda di arricchimento nei confronti dell’azienda non in via diretta, bensì surrogandosi, ex art. 2900 c.c., nel diritto di credito dei propri dipendenti, ritenuti debitori in applicazione dell’art. 191, comma 4, TUEL. L’attore agiva quindi come sostituto processuale, facendo valere un diritto altrui a fini conservativi, a tutela della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..

Le due domande poggiano su fatti e presupposti costitutivi affatto diversi e la proposizione dell’una non può contemplare in via implicita l’altra. Anche ammettendo che l’aggiunta costituisca una variazione ammissibile ex art. 183 c.p.c., essa doveva essere introdotta entro la prima memoria istruttoria e non nelle note conclusive. La prima memoria depositata dalla società non contiene alcun riferimento alla volontà di avanzare la domanda ex art. 2041 c.c. in via diretta. La Corte disattende quindi la diversa conclusione del Procuratore Generale.

Il terzo motivo è infondato. L’art. 28 Cost. non è applicabile quando la condotta del funzionario consiste nella violazione delle regole di contabilità, determinando una frattura del rapporto di immedesimazione organica. La responsabilità dell’ente presuppone la riferibilità dell’atto all’ente, effetto escluso dalla legge ove il contratto sia nullo per difetto di forma scritta. Manca inoltre ogni allegazione sull’imputabilità colposa e sul nesso causale. Quanto all’art. 191, comma 4, TUEL, l’art. 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 elenca tassativamente gli enti locali e non ricomprende l’azienda; la norma, di natura eccezionale, non è applicabile in via analogica.

Il quarto motivo è infondato. La ricognizione di debito non è autonoma fonte di obbligazione e non può supplire alla forma scritta richiesta ad substantiam, venendo meno ogni effetto ove il rapporto fondamentale sia invalido. Il quinto motivo, investendo la prova dell’azione di arricchimento, resta assorbito dal rigetto dei primi due. Il ricorso è respinto con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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