Accertato l’an, il giudice non può negare la liquidazione equitativa del danno (Cass. civ. Sez. III n. 3104 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Accertata la responsabilità per il danno, il giudice non può esimersi dal valutare il quantum mediante lo strumento equitativo degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., quando l’esito istruttorio che ha consentito di raggiungere la prova dell’an non si estende al quantum, rimasto obiettivamente impossibile o particolarmente difficoltoso da accertare. Il potere di liquidazione equitativa è espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ. e integra un giudizio di diritto caratterizzato dalla equità giudiziale correttiva o integrativa. L’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno va intesa in senso relativo, essendo sufficiente una difficoltà di un certo rilievo; in tal caso il giudice non può pronunciare una sentenza di non liquet, perché ciò negherebbe quanto già accertato sull’esistenza della condotta dannosa. L’esercizio di tale potere compete anche al giudice d’appello ed è, più che facoltà, strumento per adempiere un dovere.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’autorimessa andata distrutta in un allagamento, aveva già ottenuto un giudizio di accertamento della responsabilità di Roma Capitale e del Ministero convenuti, conclusosi con la sentenza della Suprema Corte n. 15177/2002. In quel primo giudizio la condanna al risarcimento era stata pronunciata in misura pari alla metà, con liquidazione rimessa a separato giudizio.

Il danneggiato ha quindi promosso il giudizio di quantificazione davanti al Tribunale di Roma, che ha rigettato la domanda. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 302/2021, ha confermato il rigetto, affermando il difetto di prova dei danni e l’impossibilità di procedere a liquidazione equitativa, per non avere l’appellante fornito gli elementi parametrici e perché la consulenza tecnica d’ufficio disposta sarebbe stata esplorativa.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso, incentrato sull’unico motivo, che denuncia falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2697 cod. civ. Il punto di partenza è il giudicato sull’an formatosi nel precedente giudizio: la pronuncia impugnata va intesa come relativa al solo quantum, poiché la responsabilità dei convenuti era già stata definitivamente accertata.

La corte territoriale, con motivazione assai scarna, si è limitata ad affermare il difetto di prova dei danni e a richiamare due arresti di legittimità per escludere la liquidazione equitativa e la CTU, qualificata come esplorativa. La Corte rileva che le ragioni addotte sono generiche e in contrasto con la stessa giurisprudenza richiamata dal giudice d’appello.

Lo scrutinio investe la giurisprudenza consolidata: la necessità di una quantificazione equitativa è difficilmente negabile in un caso in cui un’esondazione ha completamente investito l’immobile, e la corte territoriale non ha dato alcun riferimento alla natura dell’evento accertato nel precedente giudizio. Quanto alla consulenza, la Corte osserva che essa era stata effettivamente disposta e che dalla sua relazione emergevano elementi parametrici utili, come l’elenco delle autovetture e delle attrezzature esistenti nei locali al momento dell’inondazione.

La Corte richiama il principio secondo cui, accertato l’an, il giudice non può emettere una pronuncia di non liquet: il potere di liquidazione equitativa, ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., è espressione del potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ. e configura una equità giudiziale correttiva o integrativa, bastando una difficoltà di un certo rilievo. La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tale insegnamento, che configura la liquidazione equitativa come dovere e non come mera facoltà.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in diversa sezione e composizione.

Nota della Redazione

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