Omessa indicazione del termine di ricorso e credito d’imposta ceduto in blocco (Cass. civ. Sez. V n. 5898 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata indicazione, nell’atto impugnabile, del termine per ricorrere, della commissione tributaria competente e delle modalità di proposizione del ricorso non ne determina l’invalidità, ma incide sul piano processuale del termine entro cui l’impugnazione va proposta, non potendo verificarsi decadenze a carico del contribuente destinatario. La nota con cui l’Ufficio neghi l’estinzione del credito d’imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 307/1994, non integra un diniego di rimborso e non è atto impugnabile ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Nella cessione in blocco di attività e passività tra banche, le formalità dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993 valgono anche per i crediti d’imposta e derogano agli adempimenti dell’art. 69 del r.d. n. 2440/1923.

Il Fatto

Una società bancaria, per incorporazioni successive, è subentrata a una cassa rurale che per l’anno fiscale 1980 aveva esposto in dichiarazione crediti d’imposta IRPEG e ne aveva chiesto il rimborso. Formatosi il silenzio-rifiuto, l’originaria titolare aveva agito davanti alla commissione tributaria provinciale: la banca incorporante ha poi proseguito il giudizio assumendo di essere titolare del credito per effetto di cessione di azienda.

L’Ufficio si era opposto sia alla pretesa sostanziale sia all’ammissibilità dell’azione, sostenendo che una nota del 1996, con cui aveva negato la possibilità di incassare il credito tramite titoli di Stato, costituisse un diniego di rimborso non impugnato nei termini. I giudici di merito avevano accolto la domanda della banca e respinto tale eccezione; l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta che sia stata disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso originario, per mancata impugnazione entro il termine di decadenza della nota del 1996. La Corte lo ritiene infondato muovendo da un doppio ordine di ragioni.

Sul piano formale, la Corte ricorda che l’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, e ora l’art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000, prescrivono che negli atti impugnabili siano indicati il termine per ricorrere, la commissione competente e le forme di proposizione. La giurisprudenza di legittimità esclude che l’omissione determini l’invalidità dell’atto, mancando una sanzione espressamente prevista; richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86/1998, la Corte ribadisce che non possono verificarsi preclusioni quando manchi o sia errata l’indicazione del termine. Da qui la distinzione tra piano formale della validità e piano processuale del termine: la carenza informativa non rende invalido l’atto, ma impedisce che il ricorso sia considerato tardivo.

Nel caso concreto, la nota del 1996 non era stata notificata alla contribuente e non conteneva l’indicazione del termine né del giudice competente; il giudice di appello aveva accertato tali circostanze, non censurate in sede di legittimità. La Corte aggiunge che quella nota non era comunque atto impugnabile ex art. 19, comma 1, lett. g): la banca aveva chiesto, in alternativa al rimborso già preteso in dichiarazione, l’estinzione del credito mediante assegnazione di titoli di Stato ex art. 5 del d.l. n. 307/1994; il diniego di tale modalità alternativa atteneva al quid, non all’an debeatur, e non equivaleva a un rifiuto di rimborso.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la violazione dell’art. 2697 cod. civ.: il vizio si configura solo se il giudice attribuisca l’onere probatorio a parte diversa da quella gravata, non quando valuti erroneamente l’esito della prova, sindacabile al più ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Nel merito, il giudice di appello ha accertato che la banca ha acquistato il credito per effetto di cessione di azienda ex art. 2559 cod. civ., non soggetta agli oneri degli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440/1923 e pubblicata ai sensi dell’art. 58, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993, con gli effetti dell’art. 1264 cod. civ. La specialità della disciplina, la qualifica dei soggetti e la vigilanza bancaria conducono a ritenere che le formalità pubblicitarie dell’art. 58, comma 2, valgano anche per i crediti d’imposta verso l’Amministrazione finanziaria. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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